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I.T.C.G. "G. Cerboni"

 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
(GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112)
 
Vigente al: 24-5-2001  
Titolo I

PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. 
  Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n.  340:
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data  8
febbraio 2001; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27  e
28 febbraio 2001; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato  dall'art.  1  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.   Le   disposizioni   del    presente    decreto    disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto  conto  delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo,  della  Costituzione,  al
fine di: 
a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in  relazione  a
   quella dei corrispondenti uffici e servizi dei  Paesi  dell'Unione
   europea,  anche  mediante  il  coordinato  sviluppo   di   sistemi
   informativi pubblici; 
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo  la  spesa
   complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
   di finanza pubblica; 
c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse  umane  nelle
   pubbliche amministrazioni, curando la  formazione  e  lo  sviluppo
   professionale dei dipendenti, garantendo  pari  opportunita'  alle
   lavoratrici ed ai  lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi
   rispetto a quelle del lavoro privato. 
  2.  Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte   le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  Regioni,  le
Province,  i  Comuni,  le  Comunita'  montane,  e  loro  consorzi   e
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi
case popolari, le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto  delle
peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi   desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma  4,  della  legge  15  marzo
1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica. 
                               Art. 2 
                                Fonti 
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del  1993,  come  sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  2  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le
linee fondamentali di organizzazione degli  uffici;  individuano  gli
uffici  di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento   della
titolarita'  dei  medesimi;  determinano   le   dotazioni   organiche
complessive.  Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai   seguenti
criteri: 
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
   perseguimento  degli  obiettivi  di   efficienza,   efficacia   ed
   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
   definizione dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione  delle
   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
   b)  ampia  flessibilita',   garantendo   adeguati   margini   alle
   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi
   deLl'articolo 5, comma 2; 
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi  al  dovere
   di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione  mediante
   sistemi informatici e statistici pubblici; 
d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della   trasparenza   dell'azione
   amministrativa,  anche  attraverso   l'istituzione   di   apposite
   strutture per l'informazione ai cittadini  e  attribuzione  ad  un
   unico ufficio, per  ciascun  procedimento,  della  responsabilita'
   complessiva dello stesso; 
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli  uffici
   con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle  amministrazioni
   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 
  2. I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro
subordinato  nell'impresa,  fatte  salve  le   diverse   disposizioni
contenute nel presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
regolamento o statuto, che introducano  discipline  dei  rapporti  di
lavoro  la  cui  applicabilita'  sia  limitata  ai  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, o a  categorie  di  essi,  possono  essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono  ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge
disponga espressamente in senso contrario. 
  3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi  sono  stipulati  secondo  i
criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente  decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo 45, comma 2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti  collettivi  o,  alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le  disposizioni
di  legge,  regolamenti  o  atti  amministrativi  che   attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da  contratti  cessano  di  avere
efficacia a far data dall'entrata  in  vigore  dal  relativo  rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu'  favorevoli  in  godimento
sono riassorbiti  con  le  modalita'  e  nelle  misure  previste  dai
contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa  che  ne  conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 
                               Art. 3
               Personale in regime di diritto pubblico
   (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
      dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
     modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.  In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai  rispettivi  ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili,  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato, il personale
militare  e  delle  Forze  di  polizia  di  Stato, il personale della
carriera   diplomatica   e   della  carriera  prefettizia  nonche'  i
dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate   dall'articolo   1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287.
  2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei, ricercatori
universitari  resta  disciplinato  dalle disposizioni rispettivamente
vigenti,  in  attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico  ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria
di  cui  all'articolo  33  della  Costituzione  ed  agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  tenuto  conto  dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.
                             Articolo 4
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
 (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni di indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento
ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
    a)  le  decisioni  in  materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
    b)  la  definizione  di  obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
    c)   la   individuazione   delle   risorse  umane,  materiali  ed
economico-finanziarie  da  destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
    d)  la  definizione  dei  criteri  generali  in materia di ausili
finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
    e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
    f)   le   richieste   di  pareri  alle  autorita'  amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
    g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
  2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
  3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate  dal comma 2 possono
essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche
disposizioni legislative.
  4.  Le  amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro.
                             Articolo 5
                      Potere di organizzazione
(Art.4  del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
                                1998)

   1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni  determinazione
organizzativa  al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo  2,  comma  1,  e  la  rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
   2.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte  dagli  organi  preposti  alla  gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
   3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza  delle  determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo  2,  comma  1,  anche  al  fine di propone l'adozione di
eventuali  interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
                               Art. 6
   Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
       (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5
        del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
               dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

  1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina
degli  uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche  sono  determinate  in  funzione  delle  finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa  consultazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai   sensi  dell'articolo  9.  Le  amministrazioni  pubbliche  curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
  2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma  4-bis, della legge 23
agosto  1988,  n.  400.  La  distribuzione  del personale dei diversi
livelli  o  qualifiche  previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  ministro  competente  di  concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni  di  spesa  o  comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita  al  personale  effettivamente  in  servizio  aI 31 dicembre
dell'anno precedente.
  3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede  periodicamente  e comunque a scadenza triennale, nonche' ove
risulti  necessario  a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli
atti previsti dal proprio ordinamento.
  4.  Le  variazioni  delle dotazioni organiche gia' determinate sono
approvate  dall'organo  di  vertice delle amministrazioni in coerenza
con  la  programmazione  triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni  ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico  -  finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni dello
Stato,  la  programmazione  triennale  del fabbisogno di personale e'
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche  sono  determinate  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5.  Per  la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa  e sicurezza dello
Stato,  di  polizia  e  di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni  dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale  appartenente  alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
si  interpreta  nel  senso  che  al predetto personale non si applica
l'articolo  16  dello  stesso  decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli  istituti  e  scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.  Le  attribuzioni  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  relative  a tutto il personale
tecnico  e  amministrativo  universitario,  ivi compresi i dirigenti,
sono   devolute   all'universita'  di  appartenenza.  Parimenti  sono
attribuite  agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e vesuviano
tutte  le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di  cui  al  presente  articolo non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
                               Art. 7
                    Gestione delle risorse umane
       (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato
               dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998).

  1.   Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
  2.   Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'  di
insegnamento    e   l'autonomia   professionale   nello   svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
  3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri  certi di'
priorita'  nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile
con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e  dei  dipendenti  impegnati  in  attivita' di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
  4.   Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione  e
l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso quello con qualifiche
dirigenziali,   garantendo   altresi'   l'adeguamento  dei  programmi
formativi.  al  fine  di  contribuire  allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono erogare trattamenti
economici   accessori   che   non   corrispondano   alle  prestazioni
effettivamente rese.
  6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con personale in
servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi
individuali   ad   esperti   di   provata   competenza,  determinando
preventivamente    durata,    luogo,   oggetto   e   compenso   della
collaborazione.
                             Articolo 8
         (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
                  (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la  spesa  per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate   in   base   alle  compatibilita'  economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
   2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche'  negli  enti  di  cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
                             Articolo 9
                      Partecipazione sindacale
(Art.l0 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  I  contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  i  rapporti
sindacali  e  gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli  atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico

                             Articolo 10
             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
                      del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge  23  ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1,
lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili  alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21, promuovono,
utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 11, la
costituzione    di    servizi    di   accesso   polifunzionale   alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
                             Articolo 11
                  Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2,  commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art.3 del decreto   legge   n.163   del   1995,  convertito  con
              modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
   1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena
attuazione   della   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
   2.  Gli  uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al  servizio  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
   capo  III  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione  all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei
   procedimenti;
c) alla  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
   alla   propria   amministrazione  sugli  aspetti  organizzativi  e
   logistici del rapporto con l'utenza.

   3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche  delle  singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative  di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate  nell'ambito  delle  proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi,  da  sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
   5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
   6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il  personale  da  lui  indicato possono promuovere iniziative volte,
anche  con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
   7.  L'organo  di  vertice  della  gestione  dell'amministrazione o
dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui  al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo  personale  del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo   autonomamente   valutabile  in  concorsi  pubblici  e  nella
progressione  di'  carriera  del  dipendente.  Gli  organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ai  fini  di  un'adeguata
pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
                             Articolo 12
          Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del  1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
                           n. 80 del 1998)

   1.   Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei
rispettivi  ordinamenti,  ad  organizzare la gestione del contenzioso
del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare
l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e
giudiziali  inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali
ed
attribuzioni

                             Articolo 13
                    Amministrazioni destinatarie
(Art.13  del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
   d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Le   disposizioni   del   presente  capo  si  applicano  alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
                               Art. 14
                  Indirizzo politico-amministrativo
      (Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
             dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi
                dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

  1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A  tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla  pubblicazione  della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce  obiettivi,  priorita',  piani e programmi da attuare ed
   emana   le   conseguenti   direttive   generali   per  l'attivita'
   amministrativa e per la gestione;
b) effettua,  ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
   della  lettera  a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
   di  responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse
   di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
   ivi  comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
   7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
   ad  esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
   uffici   di  cui  al  comma  2;  provvede  alle  variazioni  delle
   assegnazioni  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto
   legislativo  7  agosto  1997,  n.  279, tenendo altresi' conto dei
   procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta gli altri
   provvedimenti ivi previsti.
  2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale   di   uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi  esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e  disciplinati  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati,  nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici  anche  in  posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori  assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle  norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita'  e  specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata  e  continuativa.  Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione  di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
segreterie  particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato.  Con decreto
adottato  dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e'  determinato,  in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n)
della  legge  15  marzo  1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il
personale  disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino   ad  una  specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento
economico  accessorio,  da  corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita',  degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e  dei  Sottosegretari  di Stato. Tale trattamento, consistente in un
unico   emolumento,   e'  sostitutivo  dei  compensi  per  il  lavoro
straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva  e per la qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto  legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni,  ed  ogni  altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina  dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
  3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se'  o  altrimenti  adottare  provvedimenti  o atti di competenza dei
dirigenti.  In  caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o  i  provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza   delle   direttive  generali  da  parte  del  dirigente
competente,  che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  comma  3, lett. p) della legge 23 agosto
1988,  n.  400.  Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
                               Art. 15
                              Dirigenti
 (Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del
 d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e
       3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)

  1.  Nelle  amministrazioni  pubbliche  di  cui al presente capo, la
dirigenza  e'  articolata  nelle  due  fasce  del  ruolo unico di cui
all'articolo   23.   Restano   salve   le   particolari  disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze  di  polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
  2.  Nelle  istituzioni  e  negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonche'   negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo  33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento.
  3.  In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del  dirigente  generale,  il  dirigente preposto all'ufficio di piu'
elevato  livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
  4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento    e'    sovraordinato,   limitatamente   alla   durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
  5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e per i tribunali amministrativi
regionali,  per  la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio   di   Stato,  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocato  generale  dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto  demanda  ai  dirigenti  preposti  ad  uffici dirigenziali di
livello  generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali dei
predetti istituti.
                             Articolo 16 
       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n.  80  del  1998  e
   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali,   comunque
denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito   dall'articolo   4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
    a) formulano proposte ed  esprimono  pareri  al  Ministro,  nelle
materie di sua competenza; 
    b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive  generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti  e  gestioni;  definiscono  gli
obiettivi che  i  dirigenti  devono  perseguire  e  attribuiscono  le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
    c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici  di
livello dirigenziale non generale; 
    d)  adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi   ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti; 
    e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi,  anche  con  potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono  l'adozione,   nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
    f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare  e  di  transigere,   fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; 
    g)  richiedono  direttamente  pareri   agli   organi   consultivi
dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
    h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
    i)  decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti   e   i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
    l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea  e  degli
organismi internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo  le
specifiche direttive dell'organo di  direzione  politica,  sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio  o
organo. 
  2. I dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  riferiscono  al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente  e  in  tutti  i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
  3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di  cui  al  comma  1  puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero  alla  attuazione  di
particolari programmi, progetti e gestioni. 
  4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti  preposti  al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di  uffici  dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico. 
  5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al  cui  vertice
e'  preposto  un  segretario  generale,  capo  dipartimento  o  altro
dirigente comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento  di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti  ed
i poteri. 
                               Art. 17
                       Funzioni dei dirigenti
         (Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
           prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
              poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

  1.  I  dirigenti,  nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte  ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
   dirigenziali generali;
b) curano   l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
   assegnati   dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,
   adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed
   esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono  tutti  gli  altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
   degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da
   essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
   anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
   e strumentali assegnate ai propri uffici.
                             Articolo 18
     Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs
                           n.470 del 1993)

   1.  Sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  all'articolo  59 del
presente  decreto,  i  dirigenti  preposti  ad uffici dirigenziali di
livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione  e  l'analisi  dei  costi e dei rendimenti dell'attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
   2.   Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica  puo'  chiedere
all'Istituto  nazionale  di  statistica  -  ISTAT - l'elaborazione di
norme  tecniche  e  criteri  per  le rilevazioni ed analisi di cui al
comma   1   e,   all'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  -  AIPA,  l'elaborazione  di  procedure informatiche
standardizzate  allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e
dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
                               Art. 19 
                 Incarichi di funzioni dirigenziali 
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.  387  del
                                1998) 
 
  1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse,  si
tiene conto della natura e delle  caratteristiche  dei  programmi  da
realizzare, delle attitudini  e  della  capacita'  professionale  del
singolo dirigente, anche in  relazione  ai  risultati  conseguiti  in
precedenza, applicando di norma il  criterio  della  rotazione  degli
incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al  passaggio   ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
  2.  Tutti  gli  incarichi   di   direzione   degli   uffici   delle
amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  sono
conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni  del  presente
articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni  e  non
superiore a sette  anni,  con  facolta'  di  rinnovo.  Sono  definiti
contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli  obiettivi  da
conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di  revoca  di  cui
all'articolo 21. nonche'  il  corrispondente  trattamento  economico.
Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24  ed  ha  carattere
onnicomprensivo. 
  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di  strutture  articolate  al  loro  interno  in  uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono  conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui  all'articolo  23
o, con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso  delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 
  4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  competente,  a  dirigenti  della
prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura  non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo  unico  ovvero,
con contratto a  tempo  determinato,  a  persone  in  possesso  delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 
  5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di  livello  dirigenziale
generale,  ai  dirigenti  assegnati   al   suo   ufficio   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
  6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  possono  essere
conferiti con contratto  a  tempo  determinato,  e  con  le  medesime
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia del ruolo  unico  e  del  5  per  cento  di  quelli
appartenenti  alla  seconda  fascia,  a  persone  di  particolare   e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
con esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in  funzioni
dirigenziali   o   che    abbiano    conseguito    una    particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da  pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro,  o  provenienti  dai
settori   della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento  economico  puo'  essere  integrato  da  una   indennita'
commisurata  alla  specifica  qualificazione  professionale,  tenendo
conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di  mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo  di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni  sono
collocati  in   aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. 
  7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di  cui  ai
commi precedenti  sono  revocati  nelle  ipotesi  di  responsabilita'
dirigenziale per  inosservanza  delle  direttive  generali  e  per  i
risultati negativi dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione,
disciplinate  dall'articolo  21,  ovvero  nel  caso  di   risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'articolo  24,  comma
2. 
  8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di  cui  al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati  o  rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso  tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza. 
  9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data  comunicazione  al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei  deputati,  allegando  una
scheda relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali  dei
soggetti prescelti. 
  10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di  uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi  di  vertice  delle
amministrazioni che ne  abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di
consulenza, studio e ricerca o  altri  incarichi  specifici  previsti
dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei  predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui  all'articolo  23,
comma 3. 
  11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il  Ministero
degli affari esteri nonche' per  le  amministrazioni  che  esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di  giustizia,  la  ripartizione  delle  attribuzioni   tra   livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
  12.  Per  il  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera'  ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
                              Articolo 20
                       Verifica dei risultati
  (Art.20  del  d.lgs  n.29  del 1993, come sostituito dall'art.6 del
  d.lgs   n.470   del   1993   e   successivamente  modificato  prima
  dall'art.43,  comma  1  del  d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del
  d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2
  del d.lgs n.286 del 1999)

     1.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e per le
  amministrazioni  che  esercitano  competenze in materia di difesa e
  sicurezza  dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
  verifica  sono  effettuate  dal  Ministro  per  i  dirigenti  e dal
  Consiglio  dei  ministri  per  i  dirigenti  preposti ad ufficio di
  livello   dirigenziale  generale.  I  termini  e  le  modalita'  di
  attuazione  del procedimento di verifica dei risultati da parte del
  Ministro  competente  e  del  Consiglio dei ministri sono stabiliti
  rispettivamente  con  regolamento  ministeriale  e  con decreto del
  Presidente  della  Repubblica  adottato  ai  sensi dell'articolo 17
  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
  integrazioni,  ovvero,  fino alla data di entrata in vigore di tale
  decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
                                Art. 21
                    Responsabilita' dirigenziale
      (Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
     sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
    poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
         modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

    1.  I  risultati  negativi  dell'attivita' amministrativa e della
  gestione  o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con
  i  sistemi  e  le garanzie determinati con i decreti legislativi di
  cui  all'articolo  17 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive
  modificazioni   ed   integrazioni,   comportano  per  il  dirigente
  interessato  la  revoca  dell'incarico,  adottata  con le procedure
  previste  dall'articolo  19,  e  la destinazione ad altro incarico,
  anche  tra  quelli  di  cui  all'articolo  19,  comma 10, presso la
  medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi
  abbia interesse.
    2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle direttive impartite
  dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi
  del  comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio,
  puo'  essere  escluso  dal  conferimento  di ulteriori incarichi di
  livello  dirigenziale  corrispondente  a  quello  revocato,  per un
  periodo  non  inferiore  a due anni. Nei casi di maggiore gravita',
  l'amministrazione  puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
  disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
    3.  Restano  ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia, delle carriere
  diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
                                Art. 22
                        Comitato dei garanti
           (Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
         sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)

    1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati
  previo  conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti
  sono   nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri.  Il  comitato  e' presieduto da un magistrato della Corte
  dei  conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal
  Presidente  della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente
  della  prima  fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto
  dai  dirigenti  del  medesimo  ruolo con le modalita' stabilite dal
  regolamento  di  cui  al  comma 3 del medesimo articolo e collocato
  fuori  molo  per  la  durata  del  mandato, e un esperto scelto dal
  Presidente  del  Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica
  qualificazione   ed   esperienza  nei  settori  dell'organizzazione
  amministrativa  e  del  lavoro pubblico. Il parere viene reso entro
  trenta  giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
  prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni.
  L'incarico non e' rinnovabile.
                                Art. 23
                       Ruolo unico dei dirigenti
          (Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
      dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
         modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998)

    1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
  il  ruolo  unico  dei  dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
  anche   ad  ordinamento  autonomo,  articolato  in  due  fasce.  La
  distinzione  in  fasce  ha  rilievo  agli  effetti  del trattamento
  economico  e,  limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai
  fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
    2.  Alla  prima  fascia  del ruolo unico appartengono i dirigenti
  generali  in  servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui
  al comma 3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
  incarichi  di  direzione  di  uffici dirigenziali generali ai sensi
  dell'articolo  19  per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza
  essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per
  le  ipotesi  di  responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia
  sono  inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e
  i  dirigenti  reclutati  attraverso  i meccanismi di accesso di cui
  all'articolo 28.
    3.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita'
  di  costituzione  e  tenuta  del ruolo unico, articolato in modo da
  garantire   la  necessaria  specificita'  tecnica.  Il  regolamento
  disciplina  altresi'  le  modalita'  di elezione del componente del
  comitato   di  garanti  di  cui  all'articolo  22.  Il  regolamento
  disciplina  inoltre  le  procedure, anche di carattere finanziario,
  per  la  gestione  del  personale  dirigenziale collocato presso il
  ruolo  unico  e  le  opportune  forme  di collegamento con le altre
  amministrazioni interessate.
    4.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati
  informatica  contenente  i  dati  curricolari  e  professionali  di
  ciascun   dirigente,   al   fine   di  promuovere  la  mobilita'  e
  l'interscambio   professionale  degli  stessi  fra  amministrazioni
  statali,  amministrazioni  centrali  e  locali,  organismi  ed enti
  internazionali e dell'unione europea.
                                Art. 24
                         Trattamento economico
      (Art. 24 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito prima
  dall'art.13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
       del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
           prima dall'art.9 del d.lgs n.387 del 1998 e poi
          dall'art.26, comma 6 della legge n.448 del 1998)

  1.  La  retribuzione  del  personale  con qualifica di dirigente e'
determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni  attribuite  e alle connesse responsabilita'. La graduazione
delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio
e'  definita,  ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per
le  amministrazioni  dello  Stato  e con provvedimenti dei rispettivi
organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque  l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie  fissate  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi  dell'articolo  19,  commi  3 e 4, con contratto individuale e'
stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come
parametri   di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati  dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti  del  trattamento economico accessorio, collegato al livello
di  responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed ai
risultati  conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed
i relativi importi.
  3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera  tutte  le  funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche' qualsiasi
incarico  ad  essi  conferito  in ragione del loro ufficio o comunque
conferito  dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio o su
designazione   della   stessa;  i  compensi  dovuti  dai  terzi  sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle  risorse  destinate  al  trattamento economico accessorio della
dirigenza.
  4.  Per  il  restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo  3,  comma  1,  la retribuzione e' determinata ai sensi
dell'articolo  2,  commi  5  e  7,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche'  dalle  successive  modifiche  ed integrazioni della relativa
disciplina.
  5.   Il   bilancio  triennale  e  le  relative  leggi  finanziarie,
nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme
da   destinare,   in   caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del
trattamento  economico  del  restante  personali  dirigente  civile e
militare  non  contrattualizzato  con  il  trattamento  previsto  dai
contratti   collettivi   nazionali   per  i  dirigenti  del  comparto
ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi  trattamenti  economici
complessivi  e  degli incrementi comunque determinatisi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
  6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre  1997,  n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3,
comma  2,  sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per
l'incentivazione  dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari,     con    particolare    riferimento    al    sostegno
dell'innovazione   didattica,   delle  attivita'  di  orientamento  e
tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
universita'   possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri  fondi,
utilizzando  anche  le  somme  attualmente stanziate per il pagamento
delle  supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare,
a  valere  sul  proprio  bilancio,  appositi compensi incentivanti ai
professori  e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita' di
ricerca  nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea
e  internazionali.  L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'articolo  2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
  7.  I  compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del
ruolo  unico  o  equiparati  sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
  8.   Ai   fini   della  determinazione  del  trattamento  economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono    in   appositi   fondi   istituiti   presso   ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
  9.  Una  quota  pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce  in  un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri.  Le predette quote sono ridistribuite tra i
fondi  di  cui  al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantita' di risorse disponibili.
                             Articolo 25 
               Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
 (Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs 
n.59 del  1998;  Art.  25-ter  del  d.lgs  n.29  del  1993,  aggiunto
                 dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998) 
 
   1.  Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica   e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di  istituto  preposti
alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. I dirigenti scolastici  sono  inquadrati  in  ruoli  di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21,  in
ordine  ai  risultati,  che  sono   valutati   tenuto   conto   della
specificita' delle funzioni e sulla base delle  verifiche  effettuate
da  un  nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione
scolastica regionale,  presieduto  da  un  dirigente  e  composto  da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
   2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione   unitaria
dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e   dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle  competenze  degli  organi
collegiali scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi
poteri di direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
risorse umane. In  particolare,  il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e  di  efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 
   3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per  assicurare  la  qualita'  dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e  per  l'attuazione  del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 
   4.  Nell'ambito  delle  funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche, spetta al  dirigente  l'adozione  dei  provvedimenti  di
gestione delle risorse e del personale. 
   5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative  e
amministrative  il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da   lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti,  ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che  sovrintende,  con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  servizi
generali  dell'istituzione  scolastica,   coordinando   il   relativo
personale. 
   6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo  o
al consiglio di istituto motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento    dell'attivita'    formativa,     organizzativa     e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione  e  un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. 
   7.  I  capi  di  istituto  con  rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, ivi compresi i  rettori  e  vicerettori  dei  convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa  frequenza  di  appositi  corsi  di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni  scolastiche
dotate  di  autonomia  e  della  personalita'   giuridica   a   norma
dell'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto  possibile,
la titolarita' della sede di servizio. 
   8. Il Ministro della pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la  durata  della  formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione  e  di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici  e
privati anche tra loro associati o consorziati. 
   9. La direzione dei conservatori di  musica,  delle  accademie  di
belle arti, degli istituti superiori per le  industrie  artistiche  e
delle  accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,   e'
equiparata alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita'  di
designazione e di conferimento e  la  durata  dell'incarico,  facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
   10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati sono soppressi i corrispondenti  posti.  Alla  conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 
   11. I capi d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano  in  aspettativa  per  mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o  collocati  fuori  ruolo  possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale  ultimo  caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici  dalla  prima  applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. 
                             Articolo 26
       Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati
prima dall'art.14 del d.lgs  n.546  del 1993 e poi dall'art.45, comma
                     15 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo  del  Servizio  sanitario nazionale si accede mediante
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di  servizio  effettivo corrispondente alla medesima professionalita'
prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale   di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in  qualifiche
funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche
amministrazioni.  Relativamente  al  personale  del  ruolo  tecnico e
professionale,  l'ammissione  e'  altresi' consentita ai candidati in
possesso   di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di  lavoro
libero-professionale  o  di  attivita' coordinata e continuata presso
enti  o  pubbliche  amministrazioni,  ovvero di attivita' documentate
presso  studi  professionali privati, societa' o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del molo medesimo.
   2.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione   alla   struttura   organizzativa  derivante  dalle  leggi
regionali  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione funzionale
posseduta  dal  relativo  personale all'atto dell'inquadramento nella
qualifica  di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,
a  parita'  di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato
livello  dei  ruoli  di  cui  al  comma  1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
   3.  Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere
disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni  organiche per ciascuna
delle  attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
                             Articolo 27
 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.27-bis del d.lgs n.29 del  1993,  aggiunto dall'art.17 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  Le  regioni  a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potesta'   statutaria,   legislativa  e  regolamentare,  e  le  altre
pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria  e  regolamentare,  adeguano ai principi dell'articolo 4 e
del  presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'.  Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche   in   deroga  alle  speciali  disposizioni  di  legge  che  li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti   adottati   in  attuazione  del  medesimo  comma  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.

Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore
della
pubblica amministrazione

                               Art. 28
                 Accesso alla qualifica di dirigente
      (Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
    dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del
d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art.
       5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con
     modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente
         sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  1.   L'accesso   alla   qualifica   di  dirigente  di  ruolo  nelle
amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici  non  economici avviene esclusivamente a seguito di concorso
per esami.
  2.  In  sede  di  programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo  39  della  legge  23 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni  ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente
da  coprire  con  due  distinte  procedure  concorsuali,  cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i  dipendenti  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
   laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni di servizio,
   svolti  in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'
   richiesto  il  possesso  del  diploma  di laurea. Per i dipendenti
   delle    amministrazioni    statali   reclutati   a   seguito   di
   corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni.
   Sono,  altresi',  ammessi  soggetti in possesso della qualifica di
   dirigente  in  enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
   di  applicazione  dell'articolo  1, comma 2, muniti del diploma di
   laurea,   che  hanno  svolto  per  almeno  due  anni  le  funzioni
   dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi coloro che hanno ricoperto
   incarichi  dirigenziali  o equiparati in amministrazioni pubbliche
   per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i  soggetti  muniti  di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli:
   diploma  di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
   post-universitario  rilasciato da istituti universitari italiani o
   stranieri,  ovvero  da  primarie istituzioni formative pubbliche o
   private,  secondo  modalita'  di  riconoscimento  disciplinate con
   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, sentiti il
   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica  e
   tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
   Sono  ammessi,  altresi',  soggetti in possesso della qualifica di
   dirigente  in strutture private, muniti del diploma di laurea, che
   hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
  3.  Con  regolamento  governativo  di cui all'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  definiti,  sentita  La  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  distintamente  per  i  concorsi di cui al
lettere a) e b) del comma 2:
a) i  criteri  per  la  composizione  e  la  nomina delle commissioni
   esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
  4.  I  vincitori  dei  concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30
luglio  1999, n.287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso
amministrazioni    italiane    e    straniere,   enti   o   organismi
internazionali,  istituti  o  aziende  pubbliche  o  private.  Per  i
vincitori  dei  concorsi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2, puo'
essere  previsto  che  il ciclo formativo. di durata complessivamente
non  superiore  a  dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con
istituti   universitari   italiani   o   stranieri,  ovvero  primarie
istituzioni formative pubbliche o private.
  5.   Ai  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1,  sino  al
conferimento  del  primo  incarico,  spetta  il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
  6.  I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio  dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a
bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
  7.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni in materia di accesso
delle   qualifiche   dirigenziali   delle   carriere   diplomatica  e
prefettizia,  delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili
del fuoco.
                               Art. 29 
                Reclutamento dei dirigenti scolastici 
(Art.28-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del  d.lgs.
n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall'art.  11,  comma  15
                    della legge n. 124 del 1999) 
 
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso concorso selettivo  di  formazione,  indetto  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione,  svolto  in  sede  regionale  con
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione  comune  e  di
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media,  per
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
concorso  e'  ammesso  il  personale  docente  ed   educativo   delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in  ruolo,  un
servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto
al comma 4. 
  2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede   regionale
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per  le  istituzioni  educative  e'  calcolato
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la  nomina  in  ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo  gli  inquadramenti  di
cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i  vincitori  del
precedente concorso, e i posti  che  si  libereranno  nel  corso  del
triennio successivo per collocamento a riposo  per  limiti  di  eta',
maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale  del  25  per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'. 
  3. Il corso concorso, si articola in una selezione per  titoli,  in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un  esame
finale. Al concorso di ammissione accedono  coloro  che  superano  la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi
al  periodo  di  formazione  i  candidati  utilmente  inseriti  nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti messi a concorso a norma del comma  2  rispettivamente  per  la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore  e  per
le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento.  Nel  primo
corso concorso, bandito per il numero di posti determinato  ai  sensi
del comma 2 dopo l'avvio delle  procedure  di  inquadramento  di  cui
all'articolo 25, il 50 per  cento  dei  posti  cosi'  determinati  e'
riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento  di  un
esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso  al  corso
di formazione il predetto  personale  viene  graduato  tenendo  conto
dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli  culturali  e
professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata  quale
preside incaricato. 
  4. Il periodo di formazione,  di  durata  non  inferiore  a  quello
previsto dal decreto di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  comprende
periodi di tirocinio ed esperienze  presso  enti  e  istituzioni;  il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i  contenuti,  la
durata e le modalita' di svolgimento sono  disciplinati  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro  per
la funzione pubblica, che individua  anche  i  soggetti  abilitati  a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono  disciplinati  i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso  concorso  per  posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato. 
  5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori  coloro  che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a  concorso,
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo  corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di  cui
all'articolo 25, il 50 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
riservato al personale in possesso dei  requisiti  di  servizio  come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono  assunti  in
ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso  di  rifiuto  della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta sulla base dei principi del presente decreto,  tenuto  conto
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in  attesa  di
nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti
per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico  successivo  alla  data  di
approvazione  della  prima  graduatoria  non  sono   piu'   conferiti
incarichi di presidenza. 
  6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono  ammessi,
nel limite del  contingente  stabilito  in  sede  di'  contrattazione
collettiva, anche i  dirigenti  che  facciano  domanda  di  mobilita'
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda  e'
subordinato all'esito positivo delL'esame finale relativo  ai  moduli
frequentati. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  col
Ministro per la funzione pubblica sono  definiti  i  criteri  per  la
composizione delle commissioni esaminatrici. 

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi


                             Articolo 30 
     Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 
(Art.33 del d.lgs n.29 del 1993, come  sostituito  prima  dall'art.13
del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.18 del d.lgs n.80 del 1998 e 
successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del
                                1999) 
 
   1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico
mediante passaggio diretto di  dipendenti  appartenenti  alla  stessa
qualifica in servizio  presso  altre  amministrazioni,  che  facciano
domanda  di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto   previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza. 
   2. I contratti collettivi nazionali possono definire le  procedure
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. 
                             Articolo 31
  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
(Art.34 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.19  del
                        d.lgs n.80 del 1998)

   1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o  conferimento  di  attivita',  svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o  privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano  l'articolo  2112  del  codice  civile  e  si  osservano le
procedure  di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
                             Articolo 32 
Scambio di funzionari  appartenenti  a  Paesi  diversi  e  temporaneo
                         servizio all'estero 
(Art.33-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.11  del  d.lgs
                           n.387 del 1998) 
 
   1.  Anche  al  fine  di  favorire  lo  scambio  internazionale  di
esperienze  amministrative,  i   dipendenti   delle   amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi  di  reciprocita'  stipulati
tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il  Ministero  degli
affari esteri ed il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  possono
essere  destinati  a   prestare   temporaneamente   servizio   presso
amministrazioni pubbliche degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui  l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli  organismi
dell'Unione europea e le organizzazioni ed  enti  internazionali  cui
l'Italia aderisce. 
   2.  Il  trattamento  economico  potra'  essere  a   carico   delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di  destinazione  o  essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'unione europea o da  una  organizzazione  o  ente
internazionale. 
   3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta  a
tutti gli effetti dipendente  dell'amministrazione  di  appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini  dello  sviluppo
professionale degli interessati. 
                             Articolo 33
            Eccedenze di personale e mobilita' collettiva
(Art.35  del  d.lgs  n.29 del 1993. come sostituito prima dall'art.14
del d.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e poi
dall'art.20 del d.lgs  n.80  del  1998  e  successivamente modificato
                dall'art.12 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   Le   pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze  di
personale  sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni
sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal
presente  articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo,  le  disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione quando l'eccedenza
rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita'
si  intende  raggiunto  anche  in  caso di dichiarazioni di eccedenza
distinte  nell'arco  di  un  anno. In caso di eccedenze per un numero
inferiore  a  10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
   3.  La  comunicazione  preventiva  di cui all'articolo 4, comma 2,
della  legge  23  luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto  collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione
di  eccedenza;  dei  motivi  tecnici  e  organizzativi per i quali si
ritiene  di  non  poter  adottare  misure  idonee  a  riassorbire  le
eccedenze  all'interno  della  medesima  amministrazione; del numero,
della  collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche'
del  personale  abitualmente  impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere  la  situazione  di  eccedenza  e  dei  relativi  tempi  di
attuazione,  delle  eventuali  misure programmate per fronteggiare le
conseguenze   sul   piano   sociale  dell'attuazione  delle  proposte
medesime.
   4.  Entro  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al  comma  1,  a  richiesta  delle organizzazioni sindacali di cui al
comma  3,  si  procede  all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione   totale   o   parziale  del  personale  eccedente,  o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme  flessibili  di  gestione  del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta',    ovvero   presso   altre   amministrazioni   comprese
nell'ambito della Provincia e' in quello diverso determinato ai sensi
del  comma  6.  Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno   diritto   di  ricevere,  in  relazione  a  quanto  comunicato
dall'amministrazione,   le   informazioni   necessarie  ad  un  utile
confronto.
   5.  La  procedura  si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla
data  del  ricevimento  della  comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo  o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni  delle  parti.  In  caso  di  disaccordo, le organizzazioni
sindacali  possono  richiedere  che  il  confronto  prosegua,  per le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e gli
enti  pubblici  nazionali,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica   della   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  con
L'assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche  amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi  degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.  469,  e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si
conclude  in  ogni  caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1.
   6.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono stabilire criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche   del   comparto,  la  gestione  delle  eccedenze  di
personale  attraverso  il  passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito  della  provincia  o  in quello diverso che, in relazione
alla   distribuzione   territoriale   delle  amministrazioni  o  alla
situazione  del  mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
   7.   Conclusa   la   procedura   di   cui  ai  commi  3,  4  e  5,
l'amministrazione  colloca in disponibilita' il personale che non sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione  e  che  non  possa  essere  ricollocato presso altre
amministrazioni,  ovvero  che  non  abbia  preso  servizio  presso La
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi
dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
   8.  Dalla  data  di collocamento in disponibilita' restano sospese
tutte  le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore
ha  diritto  ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennita'  integrativa  speciale,  con  esclusione di qualsiasi
altro  emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la durata
massima  di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'
sono  riconosciuti  ai  fini  della  determinazione  dei requisiti di
accesso  alla  pensione  e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresi'  il  diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.153,  e successive
modificazioni ed integrazioni..
                             Articolo 34 
              Gestione del personale in disponibilita' 
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
   2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
   autonomo e per gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  il
   Dipartimento  della  funzione  pubblica   della   Presidenza   del
   Consiglio dei ministri  forma  e  gestisce  l'elenco,  avvalendosi
   anche, ai fini della riqualificazione professionale del  personale
   e  della  sua  ricollocazione  in  altre  amministrazioni,   della
   collaborazione delle strutture regionali e provinciali di  cui  al
   decreto legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  e  realizzando
   opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 
   3.  Per  le  altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto   dalle
strutture regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione  professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,
nel  provvedere  all'organizzazione   del   sistema   regionale   per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 
   4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi  elenchi
ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33,  comma  8,  per  la
durata massima ivi prevista. La spesa  relativa  grava  sul  bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento  ad  altra
amministrazione, ovvero al  raggiungimento  del  periodo  massimo  di
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto  di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 33. Gli  oneri  sociali  relativi  alla
retribuzione goduta al momento  del  collocamento  in  disponibilita'
sono  corrisposti  dall'amministrazione  di   appartenenza   all'ente
previdenziale   di   riferimento   per   tutto   il   periodo   della
disponibilita'. 
   5. I contratti collettivi  nazionali  possono  riservare  appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale  trasferito
ai sensi  dell'articolo  33  o  collocato  in  disponibilita'  e  per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione  del  personale.
in particolare mediante mobilita' volontaria. 
   6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni  sono  subordinate
alla  verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale   in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 
   7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti  dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione del loro bilancio e possono  essere  utilizzate  per  la
formazione  e  la  riqualificazione  del   personale   nell'esercizio
successivo. 
   8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  relative  al  collocamento  in  disponibilita'
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto. 
                               Art. 35
                     Reclutamento del personale
Art.  36,  commi  da  1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima  dall'art.  17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del
d.lgs  n.80  del  1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter  del  decreto  legge  17  giugno  1999,  n.  180 convertito con
modificazioni dalla legge n.269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29
del  1993,  aggiunto  dall'art.  23  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e
successivamente  modificato  dall'art.  274,  comma  1, lett. aa) del
d.lgs n. 267 del 2000)

  1.   L'assunzione   nelle  amministrazioni  pubbliche  avviene  con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite  procedure  selettive,  conformi  ai principi del comma 3,
   volte   all'accertamento  della  professionalita'  richiesta,  che
   garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
   sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
   quali  e'  richiesto  il solo requisito della scuola dell'obbligo,
   facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori requisiti per specifiche
   professionalita'.
  2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo  1999,  n.68,  avvengono  per  chiamata numerica degli iscritti
nelle  liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica  della  compatibilita'  della invalidita' con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del   fuoco   e  del  personale  della  Polizia  municipale  deceduto
nell'espletamento  del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
  3.  Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata  pubblicita'  della  selezione e modalita' di svolgimento
   che  garantiscan9  l'imparzialita'  e  assicurino  economicita'  e
   celerita'   di   espletamento,   ricorrendo,   ove  e'  opportuno,
   all'ausilio  di  sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
   forme di preselezione;
b) adozione   di   meccanismi   oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a
   verificare  il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
   richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di
   provata   competenza   nelle   materie  di  concorso,  scelti  tra
   funzionari   delle   amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle
   medesime,  che  non  siano  componenti  dell'organo  di  direzione
   politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
   e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
   confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali o dalle associazioni
   professionali.
  4.   Le   determinazioni   relative   all'avvio   di  procedure  di
reclutamento  sono  adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Per   le
amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio
delle   procedure   e'  subordinato  alla  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  5.  I  concorsi  pubblici  per  le assunzioni nelle amministrazioni
dello  Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita',  sono  autorizzate  dal  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.  Per  gli  uffici  aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale  possono  essere  banditi concorsi unici circoscrizionali
per l'accesso alle varie professionalita'.
  6.  Ai  fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali  in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello Stato, di
polizia,  di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e di
difesa  in  giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto di cui
all'articolo  26  della  legge  1^  febbraio 1989, n.53, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti  locali  disciplina  le  dotazioni  organiche,  le  modalita' di
assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
                               Art. 36
             Forme contrattuali flessibili di assunzione
                     e di impiego del personale
  (Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
            prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993
e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni
sul  reclutamento  del  personale  di  cui  ai  commi  precedenti, si
avvalgono  delle  forme  contrattuali  flessibili di assunzione e di'
impiego  del  personale  previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti  di  lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi
nazionali  provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo
determinato,  dei  contratti  di  formazione  e  lavoro,  degli altri
rapporti  formativi  e  della  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro
temporaneo,  in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile
1962.  n.  230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo   3   del  decreto  legge  30  ottobre  1984.  n.  726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla legge 24
giugno  1997,  n.  196,  nonche'  da  ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina.
  2.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
                             Articolo 37 
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere  nei
                          concorsi pubblici 
(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13  del  d.lgs
                           n.387 del 1998) 
 
   1. A decorrere  dal  1  gennaio  2000  i  bandi  di  concorso  per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,  prevedono  l'accertamento   della   conoscenza   dell'usa   delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse  e  di
almeno una lingua straniera. 
   2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce
il livello di conoscenza richiesto e le  modalita'  per  il  relativo
accertamento. 
   3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui
si riferisce il  bando,  e  le  modalita'  per  l'accertamento  della
conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi'  i  casi  nei
quali il comma 1 non si applica. 
                             Articolo 38 
    Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea 
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato  dall'art.24  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. I cittadini degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  possono
accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni  pubbliche  che
non implicano esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.400,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non puo' prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza
italiana,  nonche'  i  requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
cittadini di cui al comma 1. 
   3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina  di  livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
si provvede con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si
stabilisce l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di  servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. 
                             Articolo 39 
Assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  e  tirocinio  per
                        portatori di handicap 
(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del 
d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 1 del 
d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.22, comma 1 del  d.lgs  n.387  del
                                1998) 
 
   1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono  programmi
di assunzioni per portatori di handicap  ai  sensi  dell'articolo  11
della legge 12 marzo 1999, n.68, sulla base delle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche  sociali,  cui  confluisce  il  Dipartimento  degli  affari
sociali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai   sensi
dell'articolo 45, comma 3 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,
n.300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303. 

Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

                               Art. 40
            Contratti collettivi nazionali e integrativi
      (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del
         d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
          dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.  La  contrattazione  collettiva  si  svolge  su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
  2.  Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni
rappresentative  ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i
comparti   della   contrattazione  collettiva  nazionale  riguardanti
settori   omogenei   o  affini.  I  dirigenti  costituiscono  un'area
contrattuale  autonoma  relativamente  a  uno  o piu' comparti. Resta
fermo  per  l'area  contrattuale  della dirigenza del ruolo sanitario
quanto  previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi
che  definiscono  i  comparti  o le aree contrattuali si applicano le
procedure   di   cui   all'articolo   41,  comma  6.  Per  le  figure
professionali  che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti  di  direzione  o  che  comportano  iscrizione ad albi oppure
tecnico  scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
  3.  La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in coerenza con il
settore  privato,  la  durata  dei  contratti  collettivi nazionali e
integrativi,  la  struttura  contrattuale  e i rapporti tra i diversi
livelli,  le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione  collettiva  integrativa,  nel rispetto dei vincoli di
bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa  si  svolge  sulle  materie  e  nei  limiti stabiliti dai
contratti  collettivi  nazionali,  tra  i soggetti e con le procedure
negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito
territoriale   e   riguardare   piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   non   possono   sottoscrivere  in  sede  decentrata
contratti  collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  comportino  oneri  non
previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna  amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
possono essere applicate.
  4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i  contratti  collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla data della
sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
                               Art. 41
             Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
   (Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3
    del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima
  dall'art. 44, comma 3 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art. 55
del d.lgs n.300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1.  Le  pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo
nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure
di  contrattazione  collettiva  nazionale  attraverso le loro istanze
associative  o  rappresentative,  le  quali  danno  vita a tal fine a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente
le  proprie  modalita'  di  funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso,  le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
parere   sull'ipotesi  di  accordo  nell'ambito  della  procedura  di
contrattazione  collettiva  di  cui  all'articolo  47, si considerano
definitive   e   non  richiedono  ratifica  da  parte  delle  istanze
associative  o  rappresentative  delle  pubbliche amministrazioni del
comparto.
  2.  Per  le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello
Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
ministri  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  nonche',  per  il  sistema  scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
  3.  Per  le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito  della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
   amministrazioni  regionali  e  per le amministrazioni del Servizio
   sanitario  nazionale,  e  dell'Associazione  nazionale  dei comuni
   d'Italia  -  ANCI  e  dell'Unione  delle province d'Italia - UPI e
   dell'Unioncamere,    per    gli    enti   locali   rispettivamente
   rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita';
c) nell'ambito  delle  istanze  rappresentative promosse, ai fini del
   presente  articolo,  dai  presidenti  degli  enti, d'intesa con il
   Presidente  del  Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la
   funzione  pubblica,  rispettivamente  per  gli  enti  pubblici non
   economici e per gli enti di ricerca.
  4.  Un  rappresentante  del  Governo,  designato dal Ministro della
sanita',  partecipa  al  comitato  di  settore  per  il  compatto  di
contrattazione   collettiva   delle   amministrazioni   del  Servizio
sanitario nazionale.
  5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
  6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti  o  le  aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti   comuni   a   piu'   comparti   o   a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni,  le  funzioni  di  indirizzo  e  le altre competenze
inerenti  alla  contrattazione  collettiva  sono  esercitate in forma
collegiale,  tramite  un  apposito  organismo  di  coordinamento  dei
comitati  di  settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il
Governo,  tramite  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che lo
presiede.
  7.  L'ARAN  assume,  nell'ambito  degli  indirizzi  deliberati  dai
comitati  di  settore,  iniziative  per  il coordinamento delle parti
datoriali,  anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove
possibile,  anche  con  la contestualita' delle procedure del rinnovo
dei  contratti,  soluzioni  omogenee  in  settori  operativi simili o
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
                             Articolo 42
        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.396 del 1997)

   1.  Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Fino  a  quando non vengano emanate norme di carattere
generale  sulla  rappresentativita'  sindacale  che  sostituiscano  o
modifichino  tali  disposizioni,  le  pubbliche  amministrazioni,  in
attuazione  dei  criteri  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  osservano le disposizioni
seguenti   in  materia  di  rappresentativita'  delle  organizzazioni
sindacali  ai  fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative
sindacali  nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
   2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui  al  comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali  ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970,  n.  300,  e  successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano,   in   proporzione  alla  rappresentativita',  le  garanzie
previste  dagli  articoli  23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
   3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui  al  comma  8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali  di  cui  al  comma  2,  viene  altresi' costituito, con le
modalita'  di  cui  ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria  del  personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
   4.  Con  appositi  accordi  o  contratti collettivi nazionali, tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai   sensi   dell'articolo   43,   sono   definite   la  composizione
dell'organismo   di   rappresentanza  unitaria  del  personale  e  le
specifiche  modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto
segreto,   il  metodo  proporzionale  e  il  periodico  rinnovo,  con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare  liste,  oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei  contratti  collettivi,  anche ad altre organizzazioni sindacali,
purche'  siano  costituite  in  associazione con un proprio statuto e
purche'  abbiano  aderito  agli  accordi  o  contratti collettivi che
disciplinano  l'elezione  e  il  funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione   delle   liste,  puo'  essere  richiesto  a  tutte  le
organizzazioni  sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti
con  diritto  al  voto  non  superiore  al 3 per cento del totale dei
dipendenti  nelle  amministrazioni,  enti  o strutture amministrative
fino  a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori.
   5.  I  medesimi  accordi  o contratti collettivi possono prevedere
che,   alle   condizioni   di   cui  al  comma  8,  siano  costituite
rappresentanze  unitarie  del personale comuni a piu' amministrazioni
di  enti  di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi
possono   altresi'   prevedere  che  siano  costituiti  organismi  di
coordinamento  tra  le  rappresentanze  unitarie  del personale nelle
amministrazioni  e  enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al
comma 8.
   6.  I  componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati  ai  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  presente  decreto.  Gli  accordi  o  contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono  i  criteri  e  le  modalita' con cui sono trasferite ai
componenti  eletti  della  rappresentanza  unitaria  del personale le
garanzie  spettanti  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali delle
organizzazioni   sindacali   di   cui  al  comma  2  che  li  abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
   7.  I  medesimi  accordi  possono disciplinare le modalita' con le
quali  la  rappresentanza  unitaria  del  personale  esercita  in via
esclusiva  i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti
alle  rappresentanze  sindacali  aziendali dall'articolo 9 o da altre
disposizioni  della  legge  e  della  contrattazione collettiva. Essi
possono   altresi'   prevedere  che,  ai  fini  dell'esercizio  della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale   sia  integrata  da  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
   8.  Salvo  che  i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle  caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi  di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti,   alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
struttura  periferiche  che  siano  considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
   9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,
enti  o  strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la
natura  delle  loro  funzioni,  agli  accordi  o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
   10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel  contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo  40,  comma  2,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza  negli  organismi  di rappresentanza unitaria del personale,
anche  mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
   11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni  sindacali  delle  minoranze linguistiche, nell'ambito
della  provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto  previsto  dall'articolo  9  del  decreto del Presidente della
Repubblica  6  gennaio  1978,  n.  58,  e  dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430.
                             Articolo 43
Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.47-bis  del  d.lgs  n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs
n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
1998; Art.44  comma  7  del  d.lgs  n.80  del  1998,  come modificato
           dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.  L'ARAN  ammette  alla  contrattazione  collettiva nazionale le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel comparto o nell'area una
rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine  la  media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo  e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate  nell'ambito  considerato.  Il dato elettorale e' espresso
dalla   percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni  delle
rappresentanze  unitarie  del  personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
   2.  Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  relativo
comparto  o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le
organizzazioni  sindacali  ammesse  alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
   3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti  collettivi  verificando
previamente,   sulla  base  della  rappresentativita'  accertata  per
l'ammissione   alle   trattative   ai  sensi  del  comma  1,  che  le
organizzazioni   sindacali  che  aderiscono  all'ipotesi  di  accordo
rappresentino  nel  loro  complesso almeno il 51 per cento come media
tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  neI comparto o nell'area
contrattuale,  o  almeno  il  60  per  cento  del dato elettorale nel
medesimo ambito.
   4.   L'ARAN   ammette   alla   contrattazione  collettiva  per  la
stipulazione  degli  accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano  i  compatti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a
tutte  le  pubbliche  amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due
aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
   5.  I  soggetti  e  le  procedure  della contrattazione collettiva
integrativa  sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, comma
3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo  42,  comma  7,  per  gli  organismi  di rappresentanza
unitaria del personale.
   6.  Agli  effetti  dell'accordo  tra  l'ARAN  e  le confederazioni
sindacali  rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei
contratti  collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale  ai  sensi  dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentativita'  ai  sensi  del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione   territoriale   e   della   consistenza  delle  strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
   7.  La  raccolta  dei  dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'ARAN.  I  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi
all'ARAN  non  oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni,      controfirmati      da     un     rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata,   con   modalita'  che
garantiscano   la   riservatezza  delle  informazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   indicare   il  funzionario
responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo  sulle  procedure  elettorali  e  per  la raccolta dei dati
relativi  alle  deleghe  l'ARAN  si  avvale,  sulla  base di apposite
convenzioni,  della  collaborazione  del  Dipartimento della funzione
pubblica,  del  Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
   8.  Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per
la  certificazione  dei  dati  e  per  la risoluzione delle eventuali
controversie  e'  istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo'   essere  articolato  per  comparti,  al  quale  partecipano  le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale.
   9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle  deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai  fini  della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di   organizzazioni   sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un
contributo  economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
   10.   Il  comitato  delibera  sulle  contestazioni  relative  alla
rilevazione  dei  voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni  caso  quando  la  contestazione  sia  avanzata  da  un soggetto
sindacale   non  rappresentato  nel  comitato,  la  deliberazione  e'
adottata  su  conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  -  CNEL,  che  lo  emana  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  richiesta  di  parere  e'  trasmessa  dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
   11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN  e  le organizzazioni
sindacali  rappresentate  nel comitato votano separatamente e il voto
delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti
presenti.
   12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme  di  informazione  e  di  accesso  ai  dati, nel rispetto della
legislazione  sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31  dicembre  1996,  n.  675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
   13.  Ai  sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano  e  delle  regioni  Valle  D'Aosta  e  Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge   regionale  e  provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti,
spettano,  eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i   medesimi   diritti,   poteri   e  prerogative,  previsti  per  le
organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in  base  al
presente  decreto.  Per  le  organizzazioni sindacali che organizzano
anche  lavoratori  delle  minoranze  linguistiche  della provincia di
Bolzano  e  della  regione  della  Val  d'Aosta,  i  criteri  per  la
determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
                             Articolo 44
    Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.l6  del
                        d.lgs n.470 del 1993)

   1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge
23  ottobre  1992,  n.  421,  la  contrattazione collettiva nazionale
definisce  nuove  forme  di  partecipazione  delle rappresentanze del
personale    ai    fini    dell'organizzazione   del   lavoro   nelle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2. Sono
abrogate  le  norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva,   del  personale  nei  consigli  di  amministrazione  delle
predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle  commissioni di
concorso.  La  contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e
procedure   di   partecipazione  che  sostituiranno  commissioni  del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
                             Articolo 45
                        Trattamento economico
(Art.49 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.23  del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito
dai contratti collettivi.
   2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
   3.  I  contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi
di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttivita' individuale;
b) alla   produttivita'  collettiva  tenendo  conto  dell'apporto  di
   ciascun dipendente;
c) all'effettivo  svolgimento  di attivita' particolarmente disagiate
   obiettivamente  ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete
   ai  dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
   dipendente,   nell'ambito  di  criteri  obiettivi  definiti  dalla
   contrattazione collettiva.
   4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
   5.  Le  funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i
servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze
diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e
scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
                             Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza      negoziale      delle     pubbliche
                           amministrazioni
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti
prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs
                           n.396 del 1997)

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente rappresentate
dall'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale.   L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base  agli
indirizzi  ricevuti  ai  sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita'
relativa  alle  relazioni  sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi  e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme  applicazione  dei contratti collettivi. Sottopone alla
valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12  giugno  1990,  n. 146, e successive modificazioni e integrazioni,
gli  accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
   2.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite   intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata  anche
collettivamente  ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso  ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione    all'articolazione    della   contrattazione   collettiva
integrativa  nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  possono  essere  costituite, anche per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale.
   3.   L'ARAN   cura   le   attivita'   di  studio,  monitoraggio  e
documentazione    necessario   all'esercizio   della   contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai
comitati  di  settore  e alle commissioni parlamentari competenti, un
rapporto  sull'evoluzione  delle  retribuzioni  di fatto dei pubblici
dipendenti.   A  tal  fine  l'ARAN  si  avvale  della  collaborazione
dell'ISTAT  per  l'acquisizione  di informazioni statistiche e per la
formulazione  di  modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai
dati  raccolti  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  in  sede  di  predisposizione del bilancio
dello  Stato,  del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi  di  cassa  e  relativi  agli aspetti riguardanti il costo del
lavoro pubblico.
   4.  Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali   e  sulla  contrattazione  collettiva  integrativa,  viene
istituito  presso  l'ARAN  un  apposito  osservatorio  a composizione
paritetica.  I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati
di  settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
   5.   Le   pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere
all'ARAN,   entro   cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo
contrattuale  e  la  indicazione  delle  modalita'  di  copertura dei
relativi  oneri  con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilancio.
   6.  Il  comitato  direttivo  dell'ARAN  e'  costituito  da  cinque
componenti  ed  e'  nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, designa tre
dei   componenti,  tra  i  quali,  sentita  la  Conferenza  unificata
Stato-regioni  e Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti,
uno  e'  designato  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle regioni e
l'altro dall'ANCI e dall'UPI,
   7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in  materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  ai sensi dell'articolo 31
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  decreto  legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il
comitato  dura  in  carica  quattro  anni e i suoi componenti possono
essere   riconfermati.   Il   comitato  delibera  a  maggioranza  dei
componenti.  Non possono far parte del comitato persone che rivestano
incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici o in
organizzazioni  sindacali  ovvero che ricoprano rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
   8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
   amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
   dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale
   e'  concordata  tra  l'ARAN  e l'organismo di coordinamento di cui
   all'articolo  41,  comma  6.  ed  e'  riferita  a  ciascun biennio
   contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
   altre  prestazioni  eventualmente  richieste,  poste  a carico dei
   soggetti che se ne avvalgano.
   9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
a) per  le  amministrazioni  dello  State  direttamente attraverso la
   previsione   di'  spesa  complessiva  da  iscrivere  nell'apposito
   capitolo  dello  stato di previsione di spesa della Presidenza del
   Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di
   trasferimenti  da  definirsi  tramite  decreti del Ministro per la
   funzione  pubblica  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
   bilancio  e  della  programmazione  economica  e,  a  seconda  del
   comparto,  dei  Ministri  competenti,  nonche', per gli aspetti di
   interesse   regionale  e  locale,  previa  intesa  espressa  dalla
   Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.
   10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto pubblico. Ha
   autonomia   organizzativa  e  contabile  nei  limiti  del  proprio
   bilancio.   Affluiscono   direttamente  al  bilancio  dell'ARAN  i
   contributi  di  cui  al  comma  8.  L'ARAN  definisce  con  propri
   regolamenti  le  norme  concernenti  l'organizzazione  interna, il
   funzionamento  e  la  gestione  finanziaria.  I  regolamenti  sono
   soggetti  al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da
   esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La
   gestione  finanziaria  e'  soggetta  al controllo consuntivo della
   Corte dei conti.
   11.  Il  ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da
   cinquanta  unita',  ripartite tra il personale dei livelli e delle
   qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.
   Alla  copertura  dei  relativi posti si provvede nell'ambito delle
   disponibilita'  di  bilancio  tramite  concorsi  pubblici,  ovvero
   mediante  assunzioni  con contratto di lavoro a tempo determinato,
   regolati dalle norme di diritto privato.
   12.   L'ARAN   puo'   altresi'  avvalersi  di  un  contingente  di
   venticinque  unita'  di  personale anche di qualifica dirigenziale
   proveniente  dalle  pubbliche  amministrazioni  rappresentate,  in
   posizione  di  comando  o  collocati  fuori  ruolo.  I  dipendenti
   comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed
   il  trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad
   essi   sono   attribuite   dall'ARAN,   secondo   le  disposizioni
   contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa
   la  produttivita' per il personale non dirigente e per i dirigenti
   la  retribuzione  di  posizione e di risultato. Il collocamento in
   posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo e' disposto secondo le
   disposizioni  vigenti nonche' ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
   della  legge  15 maggio 1997, n.127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla
   base  di  apposite  intese,  anche  personale direttamente messo a
   disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con
   oneri  a  carico  di  questi.  Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo'
   avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni con modalita' di
   rapporto  stabilite  con i regolamenti adottati ai sensi del comma
   10.
   13.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome possono
   avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
   agenzie  tecniche  istituite  con  legge  regionale  o provinciale
   ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
                               Art. 47
              Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18
del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997
 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387
        del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1.  Gli  indirizzi  per la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale
e  negli  altri  casi  in  cui  e'  richiesta una attivita' negoziale
dell'ARAN.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato  sono  sottoposti  al Governo che, non oltre dieci giorni, puo'
esprimere   le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti
riguardanti  la  compatibilita'  con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
  2.  L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
  3.  Raggiunta  l'ipotesi  di  accordo,  l'ARAN acquisisce il parere
favorevole  del  comitato  di  settore sul testo contrattuale e sugli
oneri  finanziari  diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei
bilanci  delle  amministrazioni  interessate.  Il comitato di settore
esprime,  con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio
parere  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  il  parere e'
espresso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tramite il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
  4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di accordo, il
giorno  successivo  l'ARAN  trasmette  la  quantificazione  dei costi
contrattuali  alla  Corte  dei  conti ai fini della certificazione di
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive   modificazioni   ed  integrazioni.  La  Corte  dei  conti
certifica   l'attendibilita'   dei   costi  quantificati  e  la  loro
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio, e
puo'  acquisire  a  tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre
esperti  designati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  La  designazione  degli  esperti,  per la
certificazione  dei  contratti collettivi delle amministrazioni delle
regioni  e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni  e  con  la  Conferenza  Stato-citta'. Gli esperti sono
nominati  prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei
conti.
  5.  La  Corte  dei  conti  delibera  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN.  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il  Presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto
collettivo.
  6.  Se  la  certificazione  della  Corte dei conti non e' positiva,
l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  assume  le  iniziative  necessarie  per  adeguare  la
quantificazione  dei costi contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero,  qualora  non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali  ai  fini  della riapertura delle trattative. Le iniziative
assunte  dall'ARAN  in  seguito alla valutazione espressa dalla Corte
dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei
conti,   la   quale   riferisce   al   Parlamento   sulla  definitiva
quantificazione   dei   costi   contrattuali,  sulla  loro  copertura
finanziaria   e  sulla  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio.
  7.  In  ogni  caso, la procedura di certificazione deve concludersi
entro  quaranta  giorni  dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il
Presidente  dell'ARAN  ha mandato di sottoscrivere definitivamente il
contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura
delle trattative ai sensi del comma precedente.
  8.  I  contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
40,  commi  2  e  3,  sono  pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
                             Articolo 48
Disponibilita' destinate   alla   contrattazione   collettiva   nelle
                amministrazioni pubbliche e verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art.14,  commi  da  2  a  4 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
   economica,  quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
   strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio di cui all'articolo
   1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
   e  integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
   nazionale  a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
   inserire  nella  legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della
   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni ed
   integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono  determinati gli eventuali
   oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
   contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni dello Stato di
   cui all'articolo 40, comma 3.
   2.  Per  le  altre  pubbliche  amministrazioni gli oneri derivanti
   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  sono  determinati  a
   carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri
   di cui al comma 1.
   3.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
   la   quantificazione   degli  oneri  nonche'  l'indicazione  della
   copertura   complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'
   contrattuale,  prevedendo con apposite clausole la possibilita' di
   prorogare   l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero  di
   sospenderne  l'esecuzione  parziale o totale in caso di' accertata
   esorbitanza dai limiti di spesa.
   4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
   apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
   del   bilancio   e   della  programmazione  economica  in  ragione
   dell'ammontare  complessivo.  In  esito  alla  sottoscrizione  dei
   singoli  contratti  di  comparto,  il  Ministero  del  tesoro, del
   bilancio   e  della  programmazione  economica  e'  autorizzato  a
   ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  destinate  a ciascun
   compatto  mediante  assegnazione  diretta  a favore dei competenti
   capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
   dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante  trasferimento ai
   bilanci  delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
   quali  sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
   dei   relativi   oneri.   Per  le  amministrazioni  diverse  dalle
   amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
   presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa relativa al rinnovo
   dei  contratti  collettivi  e' disposta nelle stesse forme con cui
   vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
   copertura.
   5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
   trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei bilanci delle
   amministrazioni  ed  enti  beneficiari,  per  essere  assegnate ai
   pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi bilanci. I relativi
   stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita non possono essere
   incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
   6.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
   contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai
   sensi  dell'articolo  40,  comma 3, e' effettuato dal collegio dei
   revisori  dei  conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
   dai  nuclei  di  valutazione o dai servizi di controllo interno ai
   sensi del d.lgs 30luglio 1999, n.286.
   7.  Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
   decreto,  la  Corte  dei  conti,  anche  nelle  sue  articolazioni
   regionali  di  controllo,  verifica  periodicamente  gli andamenti
   della  spesa  per  il  personale  delle pubbliche amministrazioni,
   utilizzando,   per  ciascun  comparto,  insiemi  significativi  di
   amministrazioni.  A  tal  fine, la Corte dei conti puo' avvalersi,
   oltre   che   dei   servizi  di  controllo  interno  o  nuclei  di
   valutazione,   di   esperti   designati   a   sua   richiesta   da
   amministrazioni ed enti pubblici.
                             Articolo 49
         Interpretazione autentica dei contratti collettivi
  (Art.53 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.24 del
d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.43, comma
                     1 del d.lgs n.80 del 1998)

  1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi,  le  parti  che  li  hanno sottoscritti si incontrano per
definire  consensualmente  il significato della clausola controversa.
L'eventuale  accordo,  stipulato con le procedure di cui all'articolo
47,  sostituisce  la  clausola  in  questione  sin  dall'inizio della
vigenza del contratto.
                             Articolo 50
                  Aspettative e permessi sindacali
(Art.54,  commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati
prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto
legge  n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Al   fine   del   contenimento,  della  trasparenza  e  della
   razionalizzazione  delle  aspettative e dei permessi sindacali nel
   settore  pubblico,  la  contrattazione  collettiva  ne determina i
   limiti   massimi   in   un  apposito  accordo,  tra  l'ARAN  e  le
   confederazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo
   43.
   2.  La  gestione  dell'accordo  di cui al comma 1, ivi comprese le
   modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle aspettative e dei
   permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le organizzazioni
   sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e
   con   riferimento   a   ciascun   comparto   e  area  separata  di
   contrattazione,   e'  demandata  alla  contrattazione  collettiva,
   garantendo   a   decorrere   dal   1  agosto  1996  in  ogni  caso
   l'applicazione  della  legge  20  maggio 1970, n.300, e successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  Per  la  provincia  autonoma  di
   Bolzano  si  terra'  conto  di quanto previsto dall'articolo 9 del
   decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
   3.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fornire  alla
   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
   funzione  pubblica  -  il  numero  complessivo ed i nominativi dei
   beneficiari dei permessi sindacali.
   4.  Oltre  ai  dati  relativi  ai permessi sindacali, le pubbliche
   amministrazioni   sono   tenute  a  fornire  alla  Presidenza  del
   Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
   elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica,  del  personale
   dipendente   collocato   in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a
   ricoprire  una  funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi
   sindacali.   I   dati  riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono
   pubblicati  in  allegato  alla  relazione annuale da presentare al
   Parlamento  ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
   93.

Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO

                             Articolo 51
                  Disciplina del rapporto di lavoro
(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dipendenti delle amministrazioni
   pubbliche  e'  disciplinato secondo le disposizioni degli articoli
   2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
   2.  La  legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
   integrazioni,   si   applica   alle  pubbliche  amministrazioni  a
   prescindere dal numero dei dipendenti.
                             Articolo 52
                      Disciplina delle mansioni
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.  15  del
                        d.lgs n.387 del 1998)

   1.  Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
   le  quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
   nell'ambito   della  classificazione  professionale  prevista  dai
   contratti   collettivi,   ovvero   a  quelle  corrispondenti  alla
   qualifica   superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  per
   effetto  dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
   selettive.  L'esercizio  di  fatto  di mansioni non corrispondenti
   alla   qualifica   di   appartenenza   non   ha  effetto  ai  fini
   dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi
   di direzione.
   2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
   essere  adibito  a mansioni proprie della qualifica immediatamente
   superiore:
a) nel  caso  di  vacanza  di  posto in organico. per non piu' di sei
   mesi,  prorogabili  fino  a  dodici qualora siano state avviate le
   procedure  per  la  copertura  dei  posti vacanti come previsto al
   comma 4;
b) nel  caso  di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
   alla  conservazione  del  posto,  con  esclusione dell'assenza per
   ferie, per la durata dell'assenza.

   3.  Si  considera  svolgimento  di mansioni sUperiori, ai fini del
   presente  articolo,  soltanto  l'attribuzione  in modo prevalente,
   sotto  il  profilo  qualitativo,  quantitativo  e  temporale,  dei
   compiti propri di dette mansioni.
   4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  per il periodo di effettiva
   prestazione,  il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
   la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
   disposta   per   sopperire   a  vacanze  dei  posti  in  organico,
   immediatamente,  e  comunque nel termine massimo di novanta giorni
   dalla  data  in  cui  il  dipendente  e'  assegnato  alle predette
   mansioni,  devono essere avviate le procedure per la copertura dei
   posti vacanti.
   5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2, e' nulla
   l'assegnazione  del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
   superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la  differenza di
   trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che
   ha  disposto  l'assegnazione  risponde  personalmente  del maggior
   onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
   6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
   attuazione  della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
   prevista  dai  contratti  collettivi e con la decorrenza da questi
   stabilita.   I  medesimi  contratti  collettivi  possono  regolare
   diversamente  gli  effetti  di  cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale
   data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
   alla  qualifica  di  appartenenza,  puo'  comportare il diritto ad
   avanzamenti   automatici   nell'inquadramento   professionale  del
   lavoratore.
                             Articolo 53
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
(Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima dall'art.2 del
decreto  legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993,
poi dall'art.1 del decreto legge n.361 del 1995,convertito con
modificazioni  dalla legge n.437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del
  d.lgs n.80 del 1998 nonche' dall'art.16 del d.lgs n.387 del 1998)

   1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
   incompatibilita'  dettata  dagli  articoli 60 e seguenti del testo
   unico  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
   gennaio  1957,  n.  3,  nonche',  per i rapporti di lavoro a tempo
   parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
   Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e
   seguenti  della  legge  23  dicembre  1996,  n.662.  Restano ferme
   altresi'  le  disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273,
   274,  508  nonche'  676  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994,
   n.297. all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992.
   n.  498,  all'articolo 4, comma 7, della legge 30dicembre 1991, n.
   412,  ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della
   relativa disciplina.
   2.   Le   pubbliche   amministrazioni  non  possono  conferire  ai
   dipendenti  incarichi,  non  compresi  nei  compiti  e  doveri  di
   ufficio,  che  non  siano espressamente previsti o disciplinati da
   legge  o  altre  fonti  normative,  o  che non siano espressamente
   autorizzati.
   3.  Ai  fini  previsti  dal  comma 2, con appositi regolamenti, da
   emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
   1988,  n.  400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli
   vietati   ai  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e
   militari,   nonche'  agli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,
   sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
   4.  Nel  caso  in  cui  i  regolamenti di cui al comma 3 non siano
   emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi  e' consentita nei soli
   casi   espressamente   previsti  dalla  legge  o  da  altre  fonti
   normative.
   5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato  direttamente
   dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione  all'esercizio di
   incarichi  che  provengano  da amministrazione pubblica diversa da
   quella  di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che
   svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono disposti dai
   rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri  oggettivi  e
   predeterminati,     che     tengano    conto    della    specifica
   professionalita',  tali da escludere casi di incompatibilita', sia
   di  diritto  che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
   pubblica amministrazione.
   6.  I  commi  da  7  a  13  del  presente articolo si applicano ai
   dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
   comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei
   dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
   lavorativa  non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
   pieno,  dei  docenti  universitari  a tempo definito e delle altre
   categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali  e'  consentito  da
   disposizioni     speciali     lo    svolgimento    di    attivita'
   libero-professionali.  Gli  incarichi  retribuiti, di cui ai commi
   seguenti,   sono  tutti  gli  incarichi,  anche  occasionali,  non
   compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
   sotto  qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi
   derivanti:
   a)  dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e
   simili;
   b)  dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
   di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
   c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
   d)  da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
   spese documentate;
   e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento dei quali il dipendente e'
   posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
   f)   da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a
   dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa non
   retribuita.

   7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati
dall'amministrazione  di  appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari  a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  nei  casi previsti dal presente decreto. In caso
di  inosservanza  del  divieto,  salve le piu' gravi sanzioni e ferma
restando  la  responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni   eventualmente   svolte  deve  essere  versato,  a  cura
dell'erogante  o,  in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del  bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere  destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
   8.  Le  pubbliche  amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti  a  dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa   autorizzazione   dell'amministrazione  di  appartenenza  dei
dipendenti  stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti  incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento;  il  relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal
caso  l'importo  previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi
su   fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,  e'
trasferito  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
   9.  Gli  enti  pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire  incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza dei dipendenti
stessi.   In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
dell'articolo  6,  comma  1,  del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle
violazioni  e  all'irrogazione  delle  sanzioni provvede il Ministero
delle  finanze,  avvalendosi  della  Guardia  di  finanza, secondo le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
modificazioni  ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
   10.  L'autorizzazione,  di  cui  ai  commi precedenti, deve essere
richiesta  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente dai
soggetti  pubblici  o  privati,  che  intendono conferire l'incarico;
puo',   altresi,   essere   richiesta   dal  dipendente  interessato.
L'amministrazione  di  appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.   Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio  presso
amministrazioni   pubbliche   diverse   da  quelle  di  appartenenza,
l'autorizzazione    e'    subordinata    all'intesa    tra   le   due
amministrazioni.  In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e' per
l'amministrazione  di  appartenenza  di  45  giorni  e  si' prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio  non  si  pronunzia  entro  10  giorni dalla ricezione della
richiesta  di  intesa  da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi  da  conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
   11.  Entro  il  30  aprile  di ciascun anno, i soggetti pubblici o
privati  che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di    cui   al   comma   6   sono   tenuti   a   dare   comunicazione
all'amministrazione   di   appartenenza  dei  dipendenti  stessi  dei
compensi erogati nell'anno precedente.
   12.  Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  le amministrazioni
pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano  incarichi retribuiti ai
propri  dipendenti  sono  tenute a comunicare, in via telematica o su
apposito  supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno  precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e
del  compenso  lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da
una  relazione  nella  quale  sono  indicate le norme in applicazione
delle  quali  gli  incarichi  sono  stati conferiti o autorizzati, le
ragioni  del  conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e
la   rispondenza   dei   medesimi   ai  principi  di  buon  andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per
il  contenimento  della  spesa.  Nello stesso termine e con le stesse
modalita'  le  amministrazioni  che,  nell'anno precedente, non hanno
conferito  o  autorizzato  incarichi  ai  propri dipendenti, anche se
comandati   o  fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o
autorizzato incarichi.
   13.  Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di  appartenenza  sono  tenute  a  comunicare  al  Dipartimento della
funzione   pubblica,   in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
magnetico,  per  ciascuno  dei  propri dipendenti e distintamente per
ogni  incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno
precedente,  da  esse  erogati  o  della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
   14.  Al  fine  della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo  1,  commi  123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive  modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche  sono  tenute  a  comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica,  in  via  telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30
giugno  di  ciascun  anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche  per  incarichi  relativi  a  compiti  e doveri d'ufficio; sono
altresi'    tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco   dei
collaboratori   esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati  affidati
incarichi    di   consulenza,   con   l'indicazione   della   ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
   15.  Le  amministrazioni  che  omettono  gli adempimenti di cui ai
commi  da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non  adempiono.  I  soggetti  di  cui  al  comma  9  che  omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9.
   16.  Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di  ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte  per  il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
                             Articolo 54 
                       Codice di comportamento 
(Art.58-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.26  del  d.lgs
n.546 del 1993 e successivamente  sostituito  dall'art.27  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
  1.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   sentite   le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi  dell'articolo  43,
definisce un codice di comportamento dei dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni,  anche   in   relazione   alle   necessarie   misure
organizzative da adottare al  fine  di  assicurare  la  qualita'  dei
servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 
  2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione. 
  3. Le pubbliche amministrazioni formulano  all'ARAN  indirizzi,  ai
sensi  dell'articolo  41,  comma  1  e  dell'articolo  70,  comma  4,
affinche' il codice venga recepito  nei  contratti,  in  allegato,  e
perche'  i  suoi  principi  vengano  coordinati  con  le   previsioni
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare. 
  4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura  dello  Stato,  gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice  etico  che
viene sottoposto all'adesione degli  appartenenti  alla  magistratura
interessata. In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo  di
autogoverno. 
  5.  L'organo  di  vertice  di  ciascuna  pubblica   amministrazione
verifica, sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  ai
sensi dell'articolo 43 e le associazioni  di  utenti  e  consumatori,
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1,  anche  per  apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno  specifico  codice  di  comportamento  per  ogni
singola amministrazione. 
  6.  Sull'applicazione  dei  codici  di  cui  al  presente  articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 
  7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici
di cui al presente articolo. 
                             Articolo 55
               Sanzioni disciplinari e responsabilita'
(Art.59  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.27 del
d.lgs  n.546  del  1993  e  successivamente modificato dall'art.2 del
decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla
legge n.437 del 1995,  nonche'  dall'art.27,  comma  2 e dall'art.45,
                  comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la
disciplina  attualmente vigente in materia di responsabilita' civile,
amministrativa,   penale   e   contabile   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche.
   2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'articolo 2, comma 2, si applicano
l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto
e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
   3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici
di   comportamento   di  cui  all'articolo  54,  la  tipologia  delle
infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai contratti
collettivi.
   4.  Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua  l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale
ufficio,   su  segnalazione  del  capo  della  struttura  in  cui  il
dipendente   lavora,  contesta  l'addebito  al  dipendente  medesimo,
istruisce  il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando
le  sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo
della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
   5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito  al  dipendente,  che  viene  sentito  a sua difesa con
l'eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione   sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato.
Trascorsi  inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per la
difesa  del  dipendente,  la  sanzione viene applicata nei successivi
quindici giorni.
   6.  Con  il  consenso  del dipendente la sanzione applicabile puo'
essere   ridotta,  ma  in  tal  caso  non  e'  piu'  suscettibile  di
impugnazione.
   7.   Ove   i  contratti  collettivi  non  prevedano  procedure  di
conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della sanzione,
il  dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione
sindacale  cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi
al  collegio  arbitrale  di  disciplina  dell'amministrazione  in cui
lavora.  Il  collegio  emette  la  sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione  e  l'amministrazione  vi si conforma. Durante tale
periodo la sanzione resta sospesa.
   8.  Il  collegio  arbitrale  si  compone  di'  due  rappresentanti
dell'amministrazione  e  di  due  rappresentanti dei dipendenti ed e'
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza.    Ciascuna   amministrazione,   secondo   il   proprio
ordinamento,  stabilisce,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, le
modalita'  per  la  periodica  designazione  di  dieci rappresentanti
dell'amministrazione  e  dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di
comune  accordo,  indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con
criteri  oggettivi  di  rotazione  dei  membri  e di assegnazione dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.
   9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o affini possono istituire un
unico  collegio  arbitrale  mediante  convenzione  che  ne  regoli le
modalita'  di  costituzione  e  di  funzionamento  nel  rispetto  dei
principi di cui ai precedenti commi.
   10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,  direttivo, docente ed
educativo  delle  scuole  di  ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a
507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
                             Articolo 56
              Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art.59-bis del d.lgs n.29 del  1993,  aggiunto dall'art.28 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  Se  i  contratti  collettivi  nazionali  non  hanno  istituito
apposite   procedure   di  conciliazione  e  arbitrato,  le  sanzioni
disciplinari  possono  essere  impugnate  dal  lavoratore  davanti al
collegio di conciliazione di' cui all'articolo 66, con le modalita' e
con  gli  effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
                             Articolo 57 
                          Pari opportunita' 
(Art.61 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.29  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, 
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del
                                1998) 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire   pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro: 
  a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un 
   terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); 
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari 
   opportunita' fra uomini e donne  sul  lavoro,  conformemente  alle
   direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
   Dipartimento della funzione pubblica; 
  c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi 
   di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  in   rapporto
   proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate
   ai  corsi  medesimi,  adottando  modalita'  organizzative  atte  a
   favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
   professionale e vita familiare; 
  d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' 
   dei  Comitati  pari   opportunita'   nell'ambito   delle   proprie
   disponibilita' di bilancio. 
 
  2. Le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure  per  attuare  le  direttive
della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla  base  di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. 

Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA

                             Articolo 58 
                              Finalita' 
(Art.63 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.30  del
                        d.lgs n.546 del 1993) 
 
   1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo  dei  bilanci,
anche articolati per funzioni e per programmi, e la  rilevazione  dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni  sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 
   2. Per le finalita' di cui al comma 1,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici  e
statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione di cui al decreto  legislativo  12  febbraio
1993, n.39, e successive modificazioni ed  integrazioni,  sulla  base
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
   3. Per l'immediata attivazione  del  sistema  di  controllo  della
spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica d'intesa con la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
avvia un processo  di  integrazione  dei  sistemi  informativi  delle
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici  e  le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita'
di  pagamento  delle  retribuzioni.  Le  informazioni  acquisite  dal
sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale  dello
Stato sono disponibili  per  tutte  le  amministrazioni  e  gli  enti
interessati. 
                             Articolo 59 
                        Rilevazione dei costi 
(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come  sostituito  dall'art.  31  del
                        d.lgs n.546 del 1993) 
 
   1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  tutti   gli   elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 
   2. Ferme restando le attuali  procedure  di  evidenziazione  della
spesa ed i relativi sistemi di controllo, il  Ministero  del  tesoro,
del  bilancio  e  della   programmazione   economica   al   fine   di
rappresentare i profili economici della spesa, previe intese  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, definisce procedure interne e  tecniche  di  rilevazione  e
provvede, in coerenza con le funzioni  di  spesa  riconducibili  alle
unita' amministrative cui  compete  la  gestione  dei  programmi,  ad
un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 
   3. Per la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso  i  soggetti
pubblici diversi  dalle  amministrazioni  sottoposte  alla  vigilanza
ministeriale,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento. 
                               Art. 60 
                   Controllo del costo del lavoro 
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32  del
                       d.lgs. n. 546 del 1993) 
 
  1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  definisce  un  modello   di
rilevazione  della  consistenza  del  personale,  in  servizio  e  in
quiescenza,  e  delle  relative  spese,  ivi   compresi   gli   oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni,  anche  per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
ai  bilanci.  Il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica elabora,  altresi',  un  conto  annuale  che
evidenzi  anche  il  rapporto   tra   contribuzioni   e   prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 
  2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite  del  Dipartimento
della ragioneria  generale  dello  Stato  ed  inviandone  copia  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, il conto annuale delle spese sostenute  per  il  personale,
rilevate  secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
accompagnato da una relazione, con cui le  amministrazioni  pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale,  con  riferimento
agli obiettivi che,  per  ciascuna  amministrazione,  sono  stabiliti
dalle leggi, dai regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione.  La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per  l'anno  successivo  a  quello  cui  il   conto   si   riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma  11,  della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
  3. Gli enti pubblici economici e le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita'  nonche'  gli  enti  e  le  aziende   di   cui
all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a  comunicare  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e
al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, il costo  annuo  del  personale  comunque  utilizzato,  in
conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero  del   tesoro,
d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. 
  4. La Corte dei conti riferisce  annualmente  al  Parlamento  sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,  avvalendosi  di  tutti  i  dati   e   delle   informazioni
disponibili  presso  le  amministrazioni  pubbliche.   Con   apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi. 
  5. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per  la  funzione
pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi  ispettivi  di
finanza del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e  la
verifica delle spese, con  particolare  riferimento  agli  oneri  dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando  alla  Corte
dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali  verifiche  vengono
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti
e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello  svolgimento  integrato
delle  verifiche  ispettive,  i  servizi  ispettivi  di  finanza  del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano  presso
le predette amministrazioni, enti e aziende sia le  funzioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma  1,  lettera  b)  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della  legge  29  marzo
1983, n. 93. 
  6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di  cui  al
comma  5  puo'   partecipare   l'ispettorato   operante   presso   il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si  avvale
di cinque ispettori di finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia,  in
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno  e  di
altro personale comunque in servizio  presso  il  Dipartimento  della
funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti  ispettivi  vigilando
sulla  razionale  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
l'ottimale  utilizzazione  delle  risorse   umane,   la   conformita'
dell'azione  amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro. 
                             Articolo 61
            interventi correttivi del costo del personale
                  (Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

  1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino  o  siano  prevedibili,  per qualunque causa, scostamenti
rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per  le  spese  destinate  al
personale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica, informato dall'amministrazione competente,
ne   riferisce   al   Parlamento,  proponendo  l'adozione  di  misure
correttive  idonee  a  ripristinare  l'equilibrio  del  bilancio.  La
relazione  e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
  2.  Le  pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del  bilancio,  ne  danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove  tali  decisioni  producano  nuovi o maggiori oneri rispetto alle
spese  autorizzate,  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  delle  sentenze  della  Corte  costituzionale  o dalla
conoscenza    delle    decisioni   esecutive   di   altre   autorita'
giurisdizionali,  una  relazione  al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento  a  definire  con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  provvede,  con  la  stessa  procedura di cui al comma 2, a
seguito  di  richieste  pervenute  alla  Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre  gli  effetti  indicati  nel  medesimo comma 2 sulla entita'
della spesa autorizzata.
                             Articolo 62
                       Commissario del Governo
                 (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

   1.  Il  Commissario  del  Governo,  fino all'entrata in vigore del
regolamento  di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30   luglio  1999,  n.  300,  rappresenta  lo  Stato  nel  territorio
regionale.  Egli  e'  responsabile,  nei  confronti  del Governo, del
flusso  di  informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in  particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e   il   conto   annuale  di  cui  all'articolo  60,  comma  1.  Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario
del Governo.

Titolo VI
GIURISDIZIONE

                              Art. 63. 
             Controversie relative ai rapporti di lavoro 
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come  sostituito  prima  dall'art.33
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998  e
  successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del
lavoro, tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui
al comma 4,  incluse  le  controversie  concernenti  l'assunzione  al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilita'   dirigenziale,   nonche'   quelle   concernenti   le
indennita' di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e  corrisposte,
ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti  ai  fini  della  decisione,  il
giudice li disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione  davanti  al
giudice  amministrativo  dell'atto  amministrativo  rilevante   nella
controversia non e' causa di sospensione del processo. 
  2.   Il   giudice   adotta,   nei   confronti    delle    pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,  costitutivi
o di condanna,  richiesti  dalla  natura  dei  diritti  tutelati.  Le
sentenze con le quali riconosce  il  diritto  all'assunzione,  ovvero
accerta  che  l'assunzione  e'  avvenuta  in  violazione   di   norme
sostanziali  o  procedurali,  hanno  anche  effetto   rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 
  3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali  delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28  della  legge  20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di  contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 
  4. Restano devolute alla giurisdizione del  giudice  amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per  l'assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in  sede  di
giurisdizione esclusiva, le  controversie  relative  ai  rapporti  di
lavoro di cui  all'articolo  3,  ivi  comprese  quelle  attinenti  ai
diritti patrimoniali connessi. 
  5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e  3  e  nel  caso  di  cui
all'articolo 64, comma 3,  il  ricorso  per  cassazione  puo'  essere
proposto anche per violazione o falsa applicazione  dei  contratti  e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40. 
                             Articolo 64
Accertamento pregiudiziale      sull'efficacia,      validita'     ed
              interpretazione dei contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs
n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.19, commi 1 e 2
                      del d.lgs n.387 del 1998)

1.  Quando  per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo  63,  e'  necessario  risolvere in via pregiudiziale una
questione  concernente  l'efficacia, la validita' o l'interpretazione
delle  clausole  di  un  contratto  o  accordo  collettivo nazionale,
sottoscritto  dall'ARAN  ai  sensi  dell'articolo  40  e seguenti, il
giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  nella  quale  indica  la
questione  da  risolvere,  fissa una nuova udienza di discussione non
prima  di  centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria
difensiva all'ARAN.
2.  Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  per verificare la
possibilita'   di   un  accordo  sull'interpretazione  autentica  del
contratto  o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa.   All'accordo  sull'interpretazione  autentica  o  sulla
modifica  della  clausola  si applicano le disposizioni dell'articolo
49.  Il  testo  dell'accordo  e'  trasmesso,  a  cura dell'ARAN, alla
cancelleria  del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle  parti  almeno  dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo,
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica  della  clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla   sola  questione  di  cui  al  comma  1,  impartendo  distinti
provvedimenti   per   l'ulteriore  istruzione  o,  comunque,  per  la
prosecuzione  della  causa.  La  sentenza e' impugnabile soltanto con
ricorso  immediato  per  Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il
deposito  nella  cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
di  una  copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle
altre parti, determina la sospensione del processo.
4.  La  Corte  di  cassazione,  quando  accoglie  il  ricorso a norma
dell'articolo  383  del  codice  di procedura civile, rinvia la causa
allo  stesso  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza cassata. La
riassunzione  della  causa  puo' essere fatta da ciascuna delle parti
entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi  causa,  la  sentenza  della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5.   L'ARAN   e   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie  possono
intervenire   nel   processo   anche   oltre   i]   termine  previsto
dall'articolo  419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a   seguito   dell'intervento   alla   proposizione   dei  mezzi  di'
impugnazione  delle  sentenze  che  decidono  una questione di cui al
comma  1.  Possono,  anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio  di  merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere   sospesi   i   processi  la  cui  definizione  dipende  dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a  pronunciarsi.  Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il  giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7.  Quando  per  la  definizione  di  altri  processi  e'  necessario
risolvere  una  questione  di  cui  al  comma  1  sulla quale e' gia'
intervenuta  una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene  di  uniformarsi  alla  pronuncia  della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8.  La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi  del  comma  3,  puo'  condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo  96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
                             Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione       nelle      controversie
                             individuali
(Art.69  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.34
del  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato prima dall'art.19, commi da 3 a 6 del
d.lgs n.387 del 1998 e poi dall'art.45,  comma  22  della legge n.448
                              del 1998)

  1.  Per  le  controversie  individuali  di  cui all'articolo 63, il
tentativo  obbligatorio  di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice  di  procedura  civile si svolge con le procedure previste dai
contratti  collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di
cui  all'articolo  66,  secondo  le disposizioni dettate dal presente
decreto.
  2.  La  domanda  giudiziale  diventa  procedibile trascorsi novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
  3.  Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2
e  3,  o  che  la  domanda  giudiziale  e' stata proposta prima della
scadenza   del   termine  di  novanta  giorni  dalla  promozione  del
tentativo,  sospende  il  giudizio  e  fissa  alle  parti  il termine
perentorio   di  sessanta  giorni  per  promuovere  il  tentativo  di
conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto,
del   codice   di   procedura   civile.  Espletato  il  tentativo  di
conciliazione  o  decorso  il  termine di novanta giorni, il processo
puo'  essere  riassunto  entro  il  termine perentorio di centottanta
giorni.  La  parte  contro  la  quale e' stata proposta la domanda in
violazione  dell'articolo  410  del  codice  di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno
dieci  giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare
le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito,
che  non  siano  rilevabili  d'ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione
del  processo  con  decreto  cui  si  applica  la disposizione di cui
all'articolo 308 del codice di procedura civile.
  4.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, di intesa
con  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  ed  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  provvede,  mediante  mobilita' volontaria
interministeriale,   a   dotare   le   Commissioni  di  conciliazione
territoriali   degli   organici   indispensabili  per  la  tempestiva
realizzazione  del  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  delle
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
                             Articolo 66
                      Collegio di conciliazione
(Art.69-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.32 del d.lgs
n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.19, comma 7 del
                        d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Ferma  restando  la  facolta' del lavoratore di avvalersi delle
procedure  di  conciliazione  previste  dai  contratti collettivi, il
tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'articolo 65 si
svolge,  con  le  procedure  di  cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio  di  conciliazione istituito presso la Direzione provinciale
del  lavoro  nella  cui  circoscrizione  si  trova  l'ufficio  cui il
lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione
del   rapporto.   Le  medesime  procedure  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  se  il  tentativo  di  conciliazione  e' promosso dalla
pubblica  amministrazione.  Il  collegio di conciliazione e' composto
dal  direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede,
da   un   rappresentante   del  lavoratore  e  da  un  rappresentante
dell'amministrazione.
  2.  La  richiesta  del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito
il   collegio   di   conciliazione   competente  o  spedita  mediante
raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Copia della richiesta deve
essere   consegnata   o   spedita  a  cura  dello  stesso  lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
  3. La richiesta deve precisare:
  a)  l'amministrazione  di  appartenenza  e  la  sede  alla quale il
   lavoratore e' addetto;
  b)  il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
   alla procedura;
  c)  l'esposizione  sommaria  dei  fatti  e  delle  ragioni  poste a
   fondamento della pretesa;
  d)   la   nomina   del   proprio  rappresentante  nel  collegio  di
   conciliazione   o   la   delega   per   la   nomina   medesima  ad
   un'organizzazione sindacale.
  4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione,  qualora  non  accolga  la pretesa del lavoratore,
deposita  presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina   il   proprio   rappresentante   in   seno   al  collegio  di
conciliazione.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  al  deposito, il
Presidente  fissa  la  comparizione  delle  parti per il tentativo di
conciliazione.  Dinanzi  al  collegio di conciliazione, il lavoratore
puo'  farsi  rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce  o  conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
  5.  Se  la  conciliazione  riesce, anche limitatamente ad una parte
della   pretesa  avanzata  dal  lavoratore,  viene  redatto  separato
processo  verbale  sottoscritto  dalle  parti  e  dai  componenti del
collegio  di  conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Alla  conciliazione  non  si  applicano le disposizioni dell'articolo
2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.
  6.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo  tra le parti, il collegio di
conciliazione  deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della  controversia.  Se  la  proposta non e' accettata, i termini di
essa  sono  riassunti  nel  verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
  7.  Nel  successivo  giudizio  sono  acquisiti, anche di ufficio, i
verbali  concernenti  il  tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
  8.  La  conciliazione  della  lite  da  parte di chi rappresenta la
pubblica  amministrazione,  in  adesione  alla proposta formulata dal
collegio  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo  420,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del codice di
procedura    civile,   non   puo'   dar   luogo   a   responsabilita'
amministrativa.

Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Disposizioni diverse

                             Articolo 67 
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica  con
                 la Ragioneria generale dello Stato 
(Art.70 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.35  del
                        d.lgs n.546 del 1993) 
 
   1.  Il  piu'  efficace  perseguimento  degli  obiettivi   di   cui
all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli  articoli  da  58  a  60  e'
realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  da  conseguirsi
mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal  Ministro  per
la funzione pubblica o da un suo delegato. 
   2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali  e
decentrati, per i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  e'
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con  riguardo,
rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed  agli  effetti
degli  istituti  contrattuali  sull'efficiente  organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione. 
   3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge,
comunque  sottoposti  alla  valutazione   del   Governo,   contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni  pubbliche  richiedono  il
necessario concerto del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione  pubblica.
I provvedimenti delle singole amministrazioni dello  Stato  incidenti
nella medesima materia sono adottati d'intesa con  il  Ministero  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi  e  con
le modalita' di cui all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                             Articolo 68
                Aspettativa per mandato parlamentare
        (Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.   I   dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al
Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la  durata del
mandato.   Essi   possono  optare  per  la  conservazione,  in  luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai
consiglieri  regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
   2.  Il  periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
   3.   Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti;  di  questa  le  Camere  ed  i Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
   4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.

Capo II
Norme transitorie e finali

                               Art. 69
                          Norme transitorie
(Art.  25,  comma  4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del
d.lgs.  n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs.
n.  470  del  1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art.
72,  commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art.
36  del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del
1993,  come  sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art.
28,  comma  2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del  d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421, gli accordi sindacali
recepiti  in  decreti  deI  Presidente  della Repubblica in base alla
legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  le norme generali e speciali del
pubblico  impiego,  vigenti  alla  data  del  13  gennaio  1994 e non
abrogate,  costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro,   la   disciplina  di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Tali
disposizioni  sono  inapplicabili  a  seguito  della stipulazione dei
contratti  collettivi  del  quadriennio  1994-1997,  in  relazione ai
soggetti  e  alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano   in   ogni  caso  di  produrre  effetti  dal  momento  della
sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
  2.  In  attesa  di  una  nuova  regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
  3.  Il  personale  delle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui agli
articoli  60  e  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno  1972.  n.  748, e successive modificazioni ed integrazioni, e
quello  di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,
conserva  le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite
funzioni  vicarie  del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare  rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di
studio,   ricerca,   ispezione  e  vigilanza  ad  esse  delegati  dal
dirigente.  Il  trattamento economico e' definito tramite il relativo
contratto collettivo.
  4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
  5.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della
legge  29  dicembre  1994,  n.  724,  continuano  ad  applicarsi alle
amministrazioni  che  non hanno ancora provveduto alla determinazione
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
  6.  Con  riferimento  ai  rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma  3,  del  presente  decreto,  non si applica l'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto,
relative  a  questioni  attinenti  al  periodo del rapporto di lavoro
successivo  al  30  giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti  al  periodo  del  rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano   attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva  del  giudice
amministrativo   solo   qualora  siano  state  proposte,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
  8.  Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto  collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001,  continuano  ad  applicarsi  al  personale della scuola le
procedure  di  cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
  9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi  alla  copertura  di  posti  riservati  ai  concorsi  di cui
all'articolo  28,  comma  2,  lettera b, del presente decreto, con il
regolamento  governativo  di cui al comma 3, del medesimo articolo e'
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
  10.  Sino  all'applicazione  dell'articolo  46,  comma  12.  l'ARAN
utilizza  personale  in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi  delle  tabelle  previste  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  11.  In  attesa  di  una  organica normativa nella materia, restano
ferme   le   norme   che   disciplinano,   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali
sono  richieste  l'abilitazione  o  l'iscrizione  ad  ordini  o  albi
professionali.  Il  personale  di  cui  all'articolo  6, comma 5, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  puo' iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
                               Art. 70
                            Norme finali
(Art.  73,  commi  1,  3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificati  dall'art.  21  del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti  dall'art.  37  del  d.lgs  n.  546  del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4
del  d.lgs  n.  80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998,
come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998,
dall'art. 89 della legge  n.  342  del 2000 e dall'art. 51, comma 13,
                    della legge n. 388 del 2000)

  1.  Restano  salve  per  la  regione Valle d'Aosta le competenze in
materia,  le  norme  di  attuazione  e la disciplina sul bilinguismo.
Restano  comunque  salve,  per  la  provincia autonoma di Bolzano, le
competenze  in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente
sul  bilinguismo  e  la  riserva proporzionale di' posti nel pubblico
impiego.
  2.  Restano  ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto  legislativo  18  agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari
comunali  e  provinciali,  e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per
il  personale  disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento   economico   e   normativo  e'  definito  nei  contratti
collettivi  previsti  dal  presente decreto, nonche', per i segretari
comunali   e  provinciali,  dall'art.11,  comma  8  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  3.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  degli enti locali e'
disciplinato  dai  contratti collettivi previsti dal presente decreto
nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
  4.  Le  aziende  e  gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n.
2174,  e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n.
312,  30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,
n.  138,  legge  30  dicembre  1986,  n. 936 , decreto legislativo 25
luglio  1997,  n.250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende  sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle  disposizioni  di  cui agli articoli 2. comma 2, all'articolo 8,
comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono
rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei contratti
collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di indirizzo e le altre
competenze  inerenti  alla  contrattazione collettiva sono esercitati
dalle  aziende  ed  enti  predetti  di  intesa  con il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  che  la esprime tramite il Ministro per la
funzione   pubblica,   ai   sensi   dell'articolo  41,  comma  2.  La
certificazione  dei  costi  contrattuali al fine della verifica della
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene
con le procedure dell'articolo 47.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo  quelle  di  cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
  6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli  organi  di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti  amministrativi  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del
presente  decreto,  si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti.
  7.  A  decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale
data,   contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi  o
provvedimenti   amministrativi  riferite  ai  dirigenti  generali  si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
  8.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della  scuola.  Restano  ferme le disposizioni di cui all'articolo 21
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e  del decreto legislativo 12
febbraio  1993,  n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del  personale  della  scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297  e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per il
personale  della  carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I
del  presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di
cui  all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso
apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
  10.  I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto
non  si  applicano  per  la  nomina  dei  direttori  degli Enti parco
nazionale.
  11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30
e  seguenti  del  presente  decreto non si applicano al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  12.  In  tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni  pubbliche,  dotate  di  autonomia  finanziaria  sono
tenute  ad  autorizzare  la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni  di  proprio  personale,  in posizione di comando, di
fuori  ruolo,  o  in  altra  analoga posizione, l'amministrazione che
utilizza  il  personale  rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere  relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui
al  presente  comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o
in  analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere  dalla  completa
attuazione  del  sistema  di finanziamento previsto dall'articolo 46,
commi  8  e  9,  del  presente  decreto,  accertata dall'organismo di
coordinamento  di  cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo
provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero  delle finanze istituito
dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283,  in  posizione  di  comando,  di' fuori ruolo o in altra analoga
posizione,  presso  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici non
economici  o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di autonomia
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  13.  In  materia  di  reclutamento,  le  pubbliche  amministrazioni
applicano  la  disciplina  prevista  dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  per  le  parti  non  incompatibili con quanto previsto
dagli  articoli  35  e  36,  salvo  che la materia venga regolata, in
coerenza  con  i  principi  ivi  previsti, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.
                             Articolo 71
Disposizioni inapplicabili   a   seguito   della   sottoscrizione  di
                        contratti collettivi

   1.  Ai  sensi  dell'art.  69,  comma 1, secondo periodo, a seguito
della  stipulazione  dei  contratti  collettivi  per  il  quadriennio
1994-1997,   cessano  di  produrre  effetti  per  ciascun  ambito  di
riferimento  le  norme  di  cui  agli  allegati  A)  e B) al presente
decreto,  con  le  decorrenze  ivi  previste, in quanto contenenti le
disposizioni   espressamente   disapplicate  dagli  stessi  contratti
collettivi.  Rimangono  salvi  gli  effetti  di quanto previsto dallo
stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilita'
delle  norme  incompatibili  con quanto disposto dalla contrattazione
collettiva nazionale.
   2.  Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre   effetti,   a  seguito  della  stipulazione  dei  contratti
collettivi  della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
   3.  Alla  fine  della  tornata  contrattuale 1998-2001 per tutti i
comparti  ed  aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati
del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo 69, comma 1, ultimo
periodo.   La   contrattazione  relativa  alla  tornata  contrattuale
1998-2001,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  provvedera' alla
disapplicazione  espressa  delle disposizioni generali o speciali del
pubblico  impiego,  legislative  o recepite in decreto del Presidente
della  Repubblica,  che risulteranno incompatibili con la stipula dei
contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
                             Articolo 72
                        Abrogazioni di norme
(Art.  74  del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del
d.lgs  n.  546  del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del
d.lgs  n.  80  del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificati dall'art.  22,  commi  da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998;
             art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
    a)  articolo  32  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
    b)  capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad  eccezione  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli da 4 a 12,
nonche'  15,  19,  21,  24  e  25,  che,  nei  limiti  di  rispettiva
applicazione,  continuano  ad  applicarsi  al  personale dirigenziale
delle  carriere  previste  dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del  presente  decreto,  nonche'  le  altre disposizioni del medesimo
decreto  n.  748  del  1972  incompatibili  con  quelle  del presente
decreto;
    c)  articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973,
n. 533;
    d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
    e)   articolo  2  del  decreto  legge  6  giugno  1981,  n.  283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
    f)  articoli  da  2  a  15,  da  17  a  21,  22, a far data dalla
stipulazione  dei  contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997;
23,  26,  comma  quarto,  27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
    g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni
che  riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
    h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
    i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio  1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
    j)  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.
551;
    k)  articoli  4,  commi  3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio
1988, n. 254;
    l)  articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
    m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
    n)  articoli  4,  comma  9,  limitatamente  alla  disciplina  sui
contratti  di  lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412;
    o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.
281;
    p)  articolo  7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438,  limitatamente  al  personale  disciplinato dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
    q)  articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 533;
    r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
    s)  articolo  6-bis  del  decreto  legge  18  gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
    t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    v)  articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
    w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 716;
    x)  articolo  2,  lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla
data  di  attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 19 del
presente decreto;
    y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    z)  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica 27 febbraio
1995, n. 112;
    aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
    bb)decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
    cc)  decreto  legislativo  29  ottobre  1998, n. 387 ad eccezione
degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
  2. Agli adempimenti e alle procedure gia' previsti dall'articolo 31
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,  continuano  ad  essere  tenute  le
amministrazioni  che  non  vi  hanno  ancora  provveduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3.  A  far  data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio  1994-1997,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  sono
abrogate  tutte  le  disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per  i  pubblici  impiegati  incompatibili  con  le  disposizioni del
presente decreto.
  4.  A  far  data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio   1994-1997,   per  ciascun  ambito  di  riferimento,  ai
dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, non si applicano gli
articoli  da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
  5.  A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento, cessano di
produrre  effetti  i  commi  7,  8  e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
  6.  Contestualmente  alla definizione della normativa contenente la
disciplina  di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano  la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
                             Articolo 73
                           Norma di rinvio

   1.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti, contratti collettivi od
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29
del  1993  ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e
387  del  1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita',
il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
       Il  presente  decreto,  munito  del sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

         Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001

                               CIAMPI

                                 Amato,  Presidente del Consiglio dei
                              Ministri
                                 Bassanini,  Ministro per la funzione
                              pubblica

           Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                                           Allegato A 
                                                   (Art. 71, comma 1) 
 
      Norme generali e speciali del pubblico  impiego,  vigenti  alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per  il
quadriennio 1994-1997 per il  personale  non  dirigenziale  ai  sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto. 
      I. Ministeri 
       1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1,  lettera  d)  e
parte successiva, e 2, decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
         f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n.  853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17; 
         g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21,  comma  1,  lettera  b),
decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h)  art.  10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10 giugno 1986; 
         i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870; 
         j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; 
         k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto  Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; 
         l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,  convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436; 
         m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) articoli  4,  15  e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         p) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
         q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         r) art. 3, comma 1, lettera i) punto  2,  legge  10  ottobre
1989, n. 349; 
         s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; 
         t) articoli 7, 8, commi da 12 a  14;  10,  14,  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; 
         u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
         v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge  29  marzo  1991,  n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169; 
         w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
         x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992,  n.  469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23. 
         y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 13 gennaio 1996  (art.  10,  CCNL  integrativo  del  12
gennaio 1996): 
         a) articoli 9, commi  7  e  8;  da  10  a  12,  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. 
       3. Dal 23 ottobre  1997  (art.  8,  CCNL  integrativo  del  22
ottobre 1997): 
         a) articoli 10, 67, 69, 70 e  124,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
         c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266; 
         d) articoli  da  14  a  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; 
         e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1990, n. 335; 
         f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14. 
       4. Dal 27 febbraio  1998  (art.  7  CCNL  integrativo  del  26
febbraio 1998,  relativo  al  personale  dell'amministrazione  civile
dell'interno): 
         a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della  legge
del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente  al  personale
della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. 
   II. Enti pubblici non economici 
       1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997): 
         a) articoli 8, comma  1;  9,  comma  1  e  2,  salvo  quanto
previsto dall'art. 3, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte  relativa  alle  assenze
per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12,  23,  27  e  28,
legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della  Repubblica
26 maggio 1976, n. 411; 
         c) articoli  6,  17  e  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente  della  Repubblica
25 giugno 1983, n. 346; 
         e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20  e  21  lettera  b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e  24,  decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
         h) art.  7,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         i) articoli 2, 4, 15 e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della  Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43; 
         l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il  personale
con qualifica dirigenziale - sezione II): 
         a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3,  per  la
parte  relativa  alle  assenze  per  gravidanza  e  puerperio  e  per
infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411; 
         d)  articoli  6,  17,  21,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         e) articoli 2 e 7, con le  decorrenze  di  cui  all'art.  66
ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro  per  il
personale con qualifica dirigenziale, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ; 
         f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del  Presidente
della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di
cui all'art. 66, ultimo periodo del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e
24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
         i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della  Repubblica
17 settembre 1987, n. 494; 
         j)  articoli  2,  4  e  15,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e  13,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43; 
         l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487; 
         m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   III. Regioni ed autonomie locali 
       1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a  7;  70  e  71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art.  9,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
novembre 1980, n. 810; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; 
         f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6  e
7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e
b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio  1987,
n. 268; 
         h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         i) art.  7,  comma  6,  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,
disapplicato fino al 13 maggio 1996; 
         j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 30 marzo 1988, n. 127; 
         l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o  gennaio  1996;  6,
con effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47,  decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; 
         m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 
         n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
       2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del  CCNL  integrativo  del  13
maggio 1996): 
         a) art. 124, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 25,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
giugno 1983, n. 347; 
         c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333. 
   IV. Sanita' 
       1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a  7;
da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e  130,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili  nel
primo triennio di vita del bambino; 
         d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente  alla
parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52,
da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto  del  Ministro
della sanita' 30 gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,
n. 348; 
         h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57
e 112, decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio  1987,  n.
270; 
         j) art. 46,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         k) decreto Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  marzo
1989, n. 127; 
         l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi,  legge  29  dicembre
1988, n. 554; 
         m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23  agosto
1988, n. 395; 
         n) articoli 1, comma 1; 2,  comma  1;  da  3  a  6,  decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43,
46, comma 1, relativamente all'indennita' di bilinguismo e  comma  2,
ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2,  per  la  parte
riferita al medesimo periodo del comma 1 nonche' commi da 3 a  7;  da
50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio  1996,  fatto  salvo
quanto disposto  dall'art.  47,  comma  8  del  contratto  collettivo
nazionale del lavoro per il quale la  disapplicazione  dell'art.  57,
lettera b) dello  stesso  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
decorre dal 1o gennaio  1997;  68,  commi  da  4  a  7,  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; 
         p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
       2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma  1
CCNL del 22 maggio 1997): 
         a) art. 87, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
maggio 1987, n. 270. 
   V. Istituzioni ed enti di ricerca 
       1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68  commi
da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129,  130,  131,  134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 14, 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) articoli 8, comma 1,  9,  commi  1  e  3,  per  la  parte
relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita'; 11, 12,
23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; 
         e) articoli 11, commi 3 e  4;  21,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2,  4;  21  lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli da 3 a 6, da 9  a  11,  29  e  36,  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; 
         i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 30 marzo 1989, n. 127 
         m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del
comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni  gia'  avvenute
alla data di stipulazione  del  Contratto  collettivo  nazionale  del
lavoro; 34, 37,  38,  comma  3,  39,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; 
         n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537. 
   VI. Scuola 
       1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97): 
         a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965; 
         b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; 
         c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948; 
         d) articoli  12,  da  13  a  17,  solo  con  riferimento  al
personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70,  71,
solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100
a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
         e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734; 
         g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1  e  3,  decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; 
         h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270; 
         j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
         l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985,  n.
588; 
         m) articoli 4, da  18  a  20,  21,  lett.  b),  decreto  del
Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9,
11, 12, commi 1, 5, 6 e  8;  da  13  a  21,  23  e  30,  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209; 
         o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica  n.  494
del 1987; 
         p) articoli  4,  11  e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12;
da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11,  14,  18,
19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del  Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399; 
         r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117; 
         s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20,  legge
24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 2 maggio 1996  (art.  9  dell'accordo  successivo,  con
riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative): 
         a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n.
2009; 
         b)  art.  14,  comma  16,  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. 
   VII. Universita' 
       1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi
da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131
e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 14, 18,  da  30  a  34  e  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249; 
         d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808; 
         e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         f) art. 26,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382; 
         g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20  e  21,  lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24,  comma  3,  legge  29
gennaio 1986, n. 23; 
         j) articoli da 2 a 7; 8, con la  decorrenza  prevista  nello
stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9,  12,
13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; 
         k) articoli 2, 4, 15 e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117; 
         n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127; 
         o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e
3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto
1990, n. 319; 
         p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VIII. Aziende autonome 
       1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68,
commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99  e  134,  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
         d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g)  art.  10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 10 giugno 1986; 
         h) art. 53,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d),
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; 
         j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
         k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521; 
         m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         n) articoli  5,  15  e  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; 
         o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40,  4;  4,  comma  20,
legge del 24 dicembre 1993, n. 537. 
   IX. Enea 
       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997): 
         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
         b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 
         20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, 
         comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L.  ENEA
31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991; 
         c)  Parte  generale,  allegati,  appendici   e   codici   di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al  previgente
C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991. 
                                                           Allegato B 
                                                   (Art. 71, comma 1) 
 
   Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e  dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi  dell'art.  2,  comma  5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per  il
quadriennio  1994-1997  per  il  personale  dirigenziale   ai   sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto. 
   I. Ministeri 
       1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a  8;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 20, da 47 a 50, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
         d) decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1977,
n. 422; 
         e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,  convertito  con
legge 20 novembre 1982, n. 869; 
         g) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
         i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n.  853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17; 
         j) articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870; 
         l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; 
         m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,  convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
         p) art. 3, comma 1, lettera i) parte  2,  legge  10  ottobre
1989, n. 349; 
         q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; 
         r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
         s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge  29  marzo  1991,  n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169; 
         t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
         u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992,  n.  469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23; 
         v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2.  Dal  30  settembre  1997  (art.  15  CCNL  integrativo  30
settembre 1997): 
         a) art. 18, comma 2-bis,  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502. 
   II. Enti pubblici non economici 
       1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1  a  7;  70  e  71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 20,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748; 
         c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         e) articoli 2, 3, commi 1  e  2,  decreto-legge  11  gennaio
1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 
72; 
         f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15  e  16,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551; 
         g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88; 
         h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n.  344,
convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21; 
         i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   III. Regioni ed autonomie locali 
       1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art.  9,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
novembre 1980 n. 810; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93; 
         e) art. 7, da 17 a 19,  25,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983 n. 347; 
         f) articoli 11, da 18 a 21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13; 
         g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40  a
42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica  13
maggio 1987 n. 268; 
         h) articoli 4, 16, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988 n. 395; 
         i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142,  salvo
che per i limitati casi di cui all'art. 46; 
         j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40,  43,  44,  46,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333; 
         k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
   IV. Sanita' 
       1. Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  medica  e
veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e
75 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69  a
71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari  in
corso alla data di stipulazione del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le  procedure
vigenti alla data del  loro  inizio,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di  assenza  retribuita  in  ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno; 
         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51,
52, 54, 55, 56, comma a punti 1)  e  2);  57,  60,  61,  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della  sanita'  30
gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della  Repubblica  25  giugno  del
1983, n. 348; 
         h) articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a  90,
92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio
1987, n. 270; 
         k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; 
         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333; 
         m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109,  110,
commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo  quanto
previsto dall'art. 65, comma 9, del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b)
del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi
da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  1990,
n. 384; 
         n) art. 18, commi 1 lettera f)  e  2-bis,  eccetto  l'ultimo
periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502; 
         o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL  del  5  agosto
1997): 
         a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della  Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761; 
         b)  art.  9,  comma  17,  legge  20  maggio  1985,  n.  207,
limitatamente alla durata dell'incarico; 
         c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       3. Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli
14, comma 6 e 72 CCNL 1994 - 1997): 
         a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69  a
71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari  in
corso alla data di stipulazione del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le  procedure
vigenti alla data del  loro  inizio,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno; 
         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52,
54, 55, 56, comma 1, punto  1)  e  2);  57,  60  e  61,  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della  sanita'  30
gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,
n. 348; 
         h) articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13; 
         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112,  decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; 
         k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; 
         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333; 
         m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art  72
del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41,  da  44  a
47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall'art.  72  del  contratto
collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ; 
         n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         o) art. 18, commi  1  p.to  f)  e  2-bis,  eccetto  l'ultimo
         periodo  del  secondo  capoverso,  decreto  legislativo   30
         dicembre 1992, n. 502. 
       4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1  comma  14  del  CCNL  del  5
agosto 1997): 
         a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della  Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761; 
         b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         c)  art.  9,  comma  17,  legge  20  maggio  1985,  n.  207,
limitatamente alla durata dell'incarico; 
         d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127; 
         e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   V. Istituzioni ed enti di ricerca 
       1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1  a
7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo;  70,
71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686; 
         c)  articoli  8,  comma  1,  relativamente  all'obbligo   di
residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo  1975,  n.
70; 
         d) articoli. 52, 53  e  65,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; 
         e) articoli 11, commi 3 e  4;  17,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4;  21,  lettera  b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; 
         i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         l) articoli 1, 11,  17,  commi  1  e  da  5  a  13,  con  la
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto  collettivo  nazionale
del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista  dall'art.
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi  1  e
2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della  Repubblica  del
12 febbraio 1991, n. 171; 
         m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VI. Universita' 
       1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi  da
1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126,  127,  129  e  131,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 20,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748; 
         d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301; 
         g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985,  n.  2,
convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72; 
         h) art. 21,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1o
febbraio 1986, n. 13; 
         i)  art.  1,  decreto-legge  27  dicembre  1989,   n.   413,
convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37; 
         j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         k) art. 13, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
         Ministri 21 aprile 1994, n. 439. 
   VII. Aziende autonome 
       1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a  8;
da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze  previste
dall'art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del  lavoro,
decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per  la  parte  relativa  al
personale con qualifica dirigenziale; 
         d) articoli 20, da 47 a 50,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748: 
         e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio  1977,
n. 422; 
         f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,  convertito  con
legge 20 novembre 1982, n. 869; 
         h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197; 
         i) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         j) articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         k) decreto-legge 10 maggio  1986,  n.  154,  convertito  con
legge 11 luglio 1986, n. 341; 
         l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n.  325,  convertito
con legge 3 ottobre 1987, n. 402; 
         m)  art.  6,  decreto-legge  7  settembre  1987,   n.   370,
convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
         p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VIII. Enea 
       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997): 
         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18,  19,
         19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39,  41,
         42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77  a
         79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988  -  30  dicembre
         1991; 
         c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i  Codici
di  autoregolamentazione  del  diritto  di  sciopero   afferenti   al
previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991. 
                                                           Allegato C 
                                                   (Art. 71, comma 2) 
 
   Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e  dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi  dell'art.  2,  comma  5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per
il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed  autonomie
locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo  periodo  del  presente
decreto). 
   I. Personale non dirigenziale 
       1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001): 
         a) articoli 10, 27, e allegato  A,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; 
         b) allegato A, decreto del Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1984, n. 665; 
         c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59,  62,  comma
1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della  Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da  34  a  36,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.  333  e
tabelle 1, 2 e 3 allegate; 
         e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  253,
dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro.