I.T.C.G. "G. Cerboni"

Logo della scuola
I.T.C.G. "G. Cerboni"

 

A tutto il personale in servizio dal 01/09/2021
Al sito web di Istituto
Ad Amministrazione Trasparente


Oggetto: Nota pratica di accesso ai locali scolastici e controllo Green Pass.


Dal primo settembre 2021 entra in vigore l’obbligo di verifica di possesso del Green Pass per il datore di lavoro (Dirigente Scolastico nella Scuola) e di possesso del Green Pass o di esenzione da parte del personale scolastico.

Con questa prima circolare si informa il personale scolastico sulle modalità di accesso ai locali scolastici dal primo settembre 2021, facendo presente che la normativa è in evoluzione e costante
aggiornamento pertanto seguiranno ulteriori note esplicative nel momento in cui il Ministero fornirà indicazioni aggiornate.

Riferimenti generali

Il green pass è un documento che attesta lo stato di vaccinazione anticovid-19 o l’esito negativo di un tampone covid-19 eseguito nelle 48 ore precedenti. In ambito scolastico l’obbligatorietà del
Green pass è sancita dal D.L. 111/2021.

L’accesso ai locali scolastici e l’esercizio del lavoro è vincolato all’esibizione del Green Pass in formato digitale o cartaceo, ed alla verifica della validità dello stesso da parte del datore di lavoro o suo delegato.


Verifica Green Pass

Ad oggi, 24 agosto 2021, la verifica del Green Pass prevede la registrazione di tre soli tipi di dati:

1) cognome e nome del personale verificato logo app verifica
2) esito della verifica
3) data e ora della verifica

Questi dati vengono restituiti a schermo tramite l’app VerifcaC19 che sarà data in dotazione al personale incaricato su device elettronico di Istituto.

I dati in questione saranno raccolti in formato cartaceo e digitale compilato a cura del personale incaricato.

Ad oggi, la verifica del Green Pass è prevista con cadenza quotidiana all’ingresso in Istituto, in base al proprio orario di servizio.

Esiti verifica

Il Green Pass è reso disponibile dal Ministero della salute ai seguenti soggetti:

  • vaccinati (con una dose in caso di vaccino monodose o con due dosi ricevute in caso di vaccino che prevede l’inoculazione di due dosi), il Green Pass ha validità nove mesi;
  • vaccinati con una sola dose (in caso di vaccino che prevede due dosi) se sono decorsi 15 giorni dalla prima dose;
  • personale che ha avuto il covid-19 ed è guarito, Green Pass valido 6 mesi dalla guarigione;
  • personale risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Tutti i soggetti che rientrano nelle categorie sopra indicate, una volta verificata la validità del Green Pass quotidianamente, possono svolgere le proprie mansioni di lavoro regolarmente.

Il Green Pass non è previsto per i lavoratori esonerati, in quanto rientrano in categorie fragili tipizzate dal Ministero della Salute. Questi lavoratori non possono ricevere il vaccino per questo motivo il Ministero ha previsto l’erogazione alle scuole di fondi specifici per consentire di erogare, tramite strutture adeguate e convenzionate, il tampone a carico dello Stato (si rimarca: esclusivamente a soggetti che non possono ricevere il vaccino, condizione che deve essere attestata da documentazione medica, vedi nota 0000900 del 18-8-2021). Nota: si ricorda che per i lavoratori esonerati dal vaccino ed in possesso di idonea certificazione medica, il Green Pass e il tampone non sono obbligatori.) 

A tal proposito si evidenzia che il certificato di esenzione vaccinale anti-Covid19 può essere rilasciato fino al 30 settembre 2021 dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Le  certificazioni, rilasciate a titolo gratuito, dovranno contenere le seguenti informazioni (vedi circolare Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021):

  • dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art.3 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105";
  • la fine della validità della certificazione (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
  • i dati relativi al Servizio vaccinale della Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione servizio-Ragione);
  • timbro e firma del medico (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I lavoratori che non sono esonerati dal vaccino, ma che non vogliono vaccinarsi per motivazioni proprie, devono presentare il Green Pass quotidianamente come gli altri lavoratori. Il Green Pass viene rilasciato previa esecuzione di un tampone, operazione che andrà ripetuta ogni 48 ore cioè alla scadenza della validità del tampone stesso. 
Questi lavoratori non accedono a fondi statali per farsi fare il tampone, pertanto la spesa del tampone è a carico del singolo.

Anche questi lavoratori, se la verifica del Green Pass dà esito valido (spunta verde) possono svolgere le proprie mansioni lavorative regolarmente Green pass con spunta rossa o mancante
L’esito con spunta rossa del Green Pass, o la mancanza dello stesso da parte di chi è tenuto ad averlo (con vaccino o con tampone periodico) impedisce lo svolgimento delle mansioni
lavorative, sia ai docenti sia al personale ATA.

L’assenza dal lavoro in caso di mancanza di Green Pass o di spunta rossa ricade nella fattispecie sanzionabile prevista dal DL 111/2021 qualificata come “assenza ingiustificata”, con sospensione
dal lavoro a partire dal quinto giorno e sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro per il dipendente.

Cosa fa il dirigente (c.d. datore di lavoro)

Il dirigente scolastico deve verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche attraverso una o più unità di personale delegato con atto formale). Non sono previste verifiche a campione: la verifica va effettuata quotidianamente su tutti i soggetti che accedono a scuola per lavorare.
Non possono essere raccolte in alcuna forma (né digitale né cartacea) le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria.

Decorrenza del controllo Green Pass: 1/9/2021
Scadenza obbligo Green Pass: 31/12/2021 o fino a nuova data in base al protrarsi dello stato di emergenza e della relativa normativa.

Soggetti delegati al controllo Green Pass:

Tutti i collaboratori scolastici ed il personale amministrativo assegnato all’ufficio personale compreso il DSGA sono delegati al controllo del Green Pass. Si ricorda che il dirigente è sempre titolato alla verifica del Green Pass.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Rando
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate