Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
Al sito web di Istituto
Ad Amministrazione Trasparente
Oggetto: prime disposizioni per l’attuazione del D.Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” .
Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.
Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;
Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;
Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d’ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;
Considerato che il D.L. dispone che sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”, in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome “esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità …” e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata;
Considerato che resta impregiudicata la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori … o per mantenere una relazione educativa degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;
Considerato che l’art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
Considerato che all’art. 1, comma 6 è stabilito che Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ….. tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (green pass).
Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:
- A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
Considerato che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105” e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;
Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola;
Considerato che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;
Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;
Preso atto che a partire dal primo al quarto giorno di “assenza ingiustificata”, al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;
D I S P O N E
- che le lezioni, a partire dal 15 settembre 2021 si svolgeranno interamente in presenza.
- che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro.
- che è vietato l’ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, ma che non verrà rilevata la temperatura all’ingresso della scuola.
- che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all’obbligo di possesso della “certificazione verde COVID-19” e al dovere di “esibizione” della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente ed individuato nei Collaboratori scolastici, in particolare quelli presenti agli ingressi del piano terra, secondo i rispettivi turni di servizio.
- che i collaboratori, già formati in materia di privacy, con la delega riceveranno specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza.
- Che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde Covid 19 saranno accessibili anche al personale amministrativo per le attività di propria competenza.
- Che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà di norma all’ingresso in Istituto, ma potrà avvenire anche in altre occasioni nel corso della giornata se non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza.
- Che il personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo della presente comunicazione.
- Nella nota pratica di accesso ai locali della scuola e controllo Green Pass verranno date indicazioni precise al personale circa le procedure adottate dall’ITCG Cerboni per il controllo obbligatorio della documentazione.
- Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall’istituzione scolastica per l’attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 allegata alla presente e pubblicata nel sito web istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Rando
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate