I.T.C.G. "G. Cerboni"

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I.T.C.G. "G. Cerboni"

 

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

  • Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
  • Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
  • Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
  • Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;
  • Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
  • Ricambi d’aria frequenti.

Possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

  • Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
  • Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
  • Aumento frequenza sanificazione periodica;
  • Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;
  • Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 
  • Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
  • Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 
  • Consumo delle merende al banco.

Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/ c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842).

Il quadro normativo in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.
In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.
In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale.

Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza
L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, “il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.
La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
Ancora, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata  all’infezione da Covid-19.

Il quadro normativo attuale concernente l’obbligo vaccinale del personale scolastico
L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

La programmazione delle attività per l’anno scolastico 2022/2023
Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data senza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.
Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.
Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

Documento integrale in allegato.