1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione (testo introdotto dall’art.2, comma 3-bis, della legge 27/10/1995, n.437, che ha sostituito i precedenti commi 3,4 e 5).
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero 18 dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.