Rev. 06/12/2019 - In allegato:
- Integrazione DDI (sanzioni)
- Appendice DDI (impegni docenti e studenti)
- Integrazione bullismo e cyberbullismo
Premessa
Il Consiglio di Istituto procede alla stesura del seguente Regolamento allo scopo di migliorare l’offerta formativa e lo sviluppo della personalità degli alunni favorendo nel contempo il loro diritto a prendere parte attiva alla vita della scuola , visto l’art. 87 della Costituzione - visto art. 328 com. 2 e 4, del D.L. 297/94 - vista la legge n. 59 del 1997 - visto il D.P.R. 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria “,
Corre l’obbligo, quindi, di sottolineare diritti - doveri - comportamenti degli utenti, le sanzioni e gli organi competenti ad infliggerle.
Art. 1
All’interno della scuola tutte le componenti godono della libertà di opinione, di associazione, di riunione, di espressione, di coscienza, di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone quale che sia la loro età e convinzione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale.
Art. 2
Il Consiglio di Istituto si impegna a favorire la formazione dei comitati degli studenti e dei genitori, espressione autonoma delle rispettive componenti, riconoscendone il ruolo e l’importanza per una partecipazione consapevole alla vita della comunità scolastica.
Art. 3
Tutte le componenti hanno diritto di riunione nella scuola, anche fuori dell’orario scolastico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico cui, salvo casi eccezionali, deve essere richiesta con almeno due giorni di anticipo.
Art. 4
Le diverse componenti, attraverso i loro rappresentanti, dispongono di appositi spazi murali per l’affissione di avvisi e comunicazioni.
Art. 5
Le assemblee degli studenti sono autorizzate dal Dirigente Scolastico e regolate dal D.P.R. 416. Essendo l’assemblea di classe mensile un diritto degli studenti, non può essere rifiutata da nessun docente, tuttavia deve essere rispettato un criterio di rotazione dei giorni e delle materie. La partecipazione di soggetti esterni alla scuola deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. Viene dato mandato al Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva, di autorizzare lo svolgimento di assemblee con la partecipazione di esterni, nei casi in cui non sia possibile riunire in tempo utile il Consiglio. Il Dirigente informerà comunque il Consiglio nella prima occasione utile.
L’assemblea di Istituto che vedrà la partecipazione collettiva di tutti gli alunni si terrà o nell’atrio dell’istituto o in un locale esterno alla scuola. Gli alunni sono responsabili dello svolgimento corretto della stessa; in caso contrario, a discrezione del Dirigente Scolastico, potrà essere sciolta.
A conclusione di ogni assemblea dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico il verbale contenente interventi e conclusioni inerenti ai punti all’ordine del giorno.
Capitolo 1 - Diritti e Doveri
Art. 6 - Diritti
a - Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
b - La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
c - Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
d - Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
e - Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
f - Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
g - Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Esse sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
h - Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela di tutte le lingue e culture e alla realizzazione di attività interculturali.
i - La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- La salubrità degli alloggi e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 7 - Doveri
a - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
b - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei Capo di Istituto, dei docenti, dei personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
c – Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
e - Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto.
f - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
g - Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
h - Gli studenti sono tenuti ad adottare durante le visite guidate e i viaggi di istruzione lo stesso comportamento richiesto all'interno dell'istituto.
Capitolo 2 - Norme di funzionamento e comportamento
Art. 8
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività programmate dal Consiglio di classe come parte integrante del lavoro scolastico.
La puntualità e la presenza sono elementi essenziali per conseguire gli obiettivi stabiliti per l’istituzione scolastica e devono caratterizzare il comportamento di ciascuno.
Art. 9
Il registro elettronico per lo studente deve considerarsi come strumento indispensabile e imprescindibile per ogni forma di comunicazione con le famiglie e per le giustificazioni. Per gli alunni minorenni la richiesta di giustificazione deve essere firmata dal genitore in possesso della password. Alla presentazione della giustificazione da parte dell’alunno non devono essere fatte ulteriori domande sul motivo dell’assenza che non siano discrete e legittime. Gli alunni sprovvisti della richiesta di giustificazione relativa ad una assenza non superiore a 5 giorni, saranno ammessi alle lezioni dal docente in servizio nella prima ora, il quale provvederà ad annotare il fatto sul registro ed inviterà formalmente lo studente a perfezionare l’operazione il giorno successivo. Eventuali ulteriori inadempienze saranno annotate sul registro di classe.
Il coordinatore di classe, periodicamente, controllerà registro di classe e le situazioni personali. Non è possibile ammettere in classe studenti che devono giustificare una assenza superiore a 5 giorni, contando le festività che ricadono in tale periodo, senza aver prodotto certificato medico il quale attesti che gli stessi non sono affetti da malattie infettive.
E’ fatto obbligo alle famiglie di collaborare con la scuola garantendo un attento controllo del registro elettronico e una risposta puntuale per quanto riguarda le giustificazioni.
Art. 10
Non è possibile usufruire: di più di due permessi per entrate in ritardo e di due permessi per uscite in anticipo durante il trimestre e di più di tre permessi per entrate in ritardo e di tre permessi per uscite in anticipo durante il pentamestre. La richiesta di permesso di entrata in ritardo dovrà essere presentata al docente in servizio alla seconda ora, mentre l’uscita anticipata al docente in servizio durante l’ora precedente quella di uscita richiesta.
Superato tale limite, eccezionalmente e attraverso l’intervento diretto delle famiglie degli studenti minori, ulteriori permessi saranno concessi solo da parte del Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. Non devono essere giustificati i ritardi imputabili ai mezzi di trasporto pubblici. Non sono ammessi ingressi in ritardo oltre la prima ora, o uscite anticipate prima della fine della quarta ora, salvo motivi di salute, o altri, che saranno comunque autorizzati dal Dirigente Scolastico.
Gli ingressi in ritardo, anche di pochi minuti, saranno annotati nel registro di classe, ogni tre ritardi sarà decurtato un permesso.
Art. 11
Le assenze di massa (metà + 1 degli alunni) dalle lezioni verranno segnalate nel registro di classe. Nel caso di ripetute astensioni provvedimenti opportuni saranno vagliati dal Consiglio di classe e comunicati alle famiglie.
Art. 12
Il Coordinatore di classe ha l’incarico di verificare periodicamente l’andamento delle assenze, dei permessi e dei ritardi, dei quali darà comunicazione alle famiglie quando ne ravvisi la gravità, il numero eccessivo, la ricorrenza in giorni fissi della settimana.
Art. 13
Gli alunni possono entrare nei locali della scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. In caso di maltempo l’ingresso sarà anticipato limitatamente all’atrio della scuola.
Art. 14
Durante le lezioni non è consentito autorizzare l'uscita dalle classi a più di un alunno per volta ed è comunque opportuno limitare al massimo le uscite. Al personale ausiliario spetta la vigilanza ai piani, nei corridoi e in tutti gli spazi esterni e di uso comune.
Art. 15
Durante l'intervallo, di almeno dieci minuti, gli studenti devono comportarsi in modo da non recare pregiudizi a persone o cose.
Docenti, non docenti ed alunni debbono collaborare responsabilmente per lo svolgimento più ordinato e civile dell'intervallo.
E’ consentito agli alunni di svolgere la ricreazione all’esterno negli spazi autorizzati, tale modalità è a carattere sperimentale e revocabile in qualsiasi momento dal Dirigente.
Gli insegnanti della terza e quarta ora svolgono servizio di sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico.
Art. 16
Al cambio dell’ora i docenti dovranno sollecitamente recarsi nelle rispettive classi, gli studenti dovranno rimanere in classe.
Art. 17
Gli alunni potranno accedere alle aule speciali e ai laboratori solo in presenza dell’insegnante. All’inizio e alla fine di ogni attività dovrà essere verificato lo stato del posto di lavoro assegnato a ciascuno; in caso di anomalie gli studenti informeranno l’insegnante il quale dovrà comunicarle al responsabile del laboratorio.
Art. 18
In ottemperanza alla normativa sulla tutela dell'ambiente ed alla R.L. n. 65 del 7-08-96 è proibito fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola.
Così come è previsto dalla legge la sanzione amministrativa viene comminata al contravventore a seguito di processo verbale di contestazione e nella misura prevista dalla L. 689/81.
Eventuale ricorso avverso al verbale di contestazione dovrà essere inoltrato, entro 5 giorni, alla autorità preposta alla direzione dell'Istituto e nominata dal Dirigente Scolastico.
Il personale incaricato all'osservanza di quanto sopra è, previo parere del Collegio Docenti, nominato dal Dirigente ad inizio dell'anno scolastico.
La sanzione amministrativa è cumulabile alla sanzione disciplinare.
Art. 19
E’ vietato l’uso del cellulare in classe salvo che per un utilizzo didattico autorizzato dall’insegnante.
Art. 20
L'uso dei distributori di cibo e bevande ed il servizio di ristorazione sono regolamentati dal Consiglio di Istituto.
Art. 21
I compiti in classe devono essere programmati almeno una settimana prima ed annotati sul giornale di classe. Non deve essere svolto più di un compito nell’arco della mattinata, salvo casi eccezionali. Il lunedì, di norma, si evitano le interrogazioni , salvo casi di necessità, come avviene per i docenti che hanno poche ore settimanali.
Art. 22
La conservazione delle aule e delle cose è affidata al senso civico e morale degli studenti. Dei danni eventualmente prodotti è responsabile chi li ha provocati ed è pertanto tenuto al risarcimento.
Art. 23
- Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'Art.7, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità anche scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere punito se prima non è stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della ripartizione per danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal consiglio di classe.Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso ,in deroga al limite generale previsto dal comma 7,la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dei reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dei comma 8.
- bis - Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’intero anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
- ter - Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il dentro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 24 - Mancanza ai doveri
Premesso che è da considerarsi mancanza qualunque comportamento non conforme a quanto già enunciato, costituiscono mancanza ai doveri:
- Esprimersi in modo arrogante e/o con un linguaggio scurrile, assumere atteggiamenti irrispettosi;
- Danneggiare le strutture della scuola e tutto ciò che in essa è contenuto, compresi gli oggetti di proprietà dei compagni;
- Esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni, od a limitarne la libertà personale;
- Mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali di docenti e non Assumere comportamenti che possono offendere le altrui convinzioni morali;
- Assumere comportamenti che ostacolano lo svolgimento delle lezioni;
- Fare un eccessivo numero di assenze (non motivate) e/o di entrate/uscite;
- Non rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
In particolare durante le visite guidate e i viaggi di istruzione costituisce mancanza:
- Allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione dell'insegnante accompagnatore;
- Danneggiare o sporcare i mezzi di trasporto e le strutture ricettive;
- Disturbare la quiete pubblica
- Acquistare e consumare alcolici e superalcolici;
- Acquistare e assumere sostanze stupefacenti anche al di sotto della modica quantità stabilita dalla Legge. L'autocontrollo degli studenti e la responsabile collaborazione dei docenti e dei non docenti costituiscono la migliore garanzia di una doverosa disciplina.
Art. 25
II docente nel caso riscontri i comportamenti sopra descritti, dovrà, nell'impossibilità di farli cessare con il semplice richiamo verbale:
- Segnalarli alla famiglia dello studente e pretendere la firma di presa visione della comunicazione
- Segnalare immediatamente al Dirigente o chi lo sostituisce il fatto grave che a suo parere richiede un intervento tempestivo. -
Art. 26 – Sanzioni
Hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
Chi realizza, quindi, uno o più comportamenti descritti nell'art. 24, dovrà essere assoggettato alle seguenti sanzioni elencate in ordine di crescente gravità:
- Ammonizione scritta sul registro di classe
- Comunicazione scritta alla famiglia
- Richiesta all’alunno/a di motivata giustificazione del comportamento in oggetto di fronte al Consiglio di Classe (con eventuale presenza dei genitori)
- Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate per coloro che avranno palesemente violato le regole
- Allontanamento dall’Istituto per un periodo inferiore a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza
- Allontanamento dall’Istituto per un periodo superiore a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza
Art. 27
L'organo competente all'erogazione delle sanzioni deve tener conto della natura delle mancanze commesse e della personalità dell’alunno. Possono considerarsi anche le circostanze aggravanti o attenuanti ( profitto, condotta etc.), ma non si può infliggere una sanzione diversa da quella contemplata. In caso di recidiva verrà applicata una punizione di grado immediatamente superiore. L’organo competente ,quindi, effettuata una preliminare valutazioni della gravità dei comportamento addotto, dovrà far precedere (ad eccezione dell'ammonizione verbale) alla stessa sanzione una comunicazione dell'addebito all'alunno interessato.
In caso di reiterazione, si aggiungerà alla sanzione prevista per il comportamento perpetrato anche la comunicazione scritta alla famiglia.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore della comunità anche scolastica.
Art. 28 - Organi competenti
Sono organi competenti ad erogare le sanzioni descritte all'art. 26:
- Il docente per le sanzioni previste ai punti a), b), c);
- Il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste ai punti a), b), c),d);
- Il consiglio di classe per le sanzioni previste al punto e)
- Il Consiglio di Istituto per le sanzioni previste al punto f)
Art. 29 - Impugnazioni
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. L’Organo di Garanzia è composto: dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un genitore e da un alunno eletti e da un docente nominato dal Consiglio di Istituto
- La Commissione Disciplinare decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
Art. 30 - Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
- Contestualmente all'iscrizione all’istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- Le procedure di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1 verranno stabilite volta per volta dal Consiglio d’istituto.
- Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l’istituzione scolastica porrà in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.