Premessa
Tutti i lavoratori sono automaticamente assicurati presso l'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), ente pubblico non economico italiano che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dal punto di vista assicurativo, gli studenti sono considerati dei lavoratori e godono della stessa copertura di docenti e personale però soltanto durante le attività di laboratorio e di educazione motoria e solo se la prognosi è superiore a tre giorni. Soltanto in queste condizioni, si può parlare di «infortunio sul lavoro», ovvero a scuola, mentre tutti gli altri casi restano esclusi.
L'assicurazione integrativa
Per questo motivo gli Istituti scolastici, pur non essendo un obbligo specifico di legge, stipulano un'assicurazione integrativa “infortuni e responsabilità civile”, per garantire maggiore sicurezza non solo ai ragazzi che vivono l'ambiente scolastico, ma anche alle loro famiglie.
La polizza integrativa viene stipulata dalla scuola con una Agenzia privata specializzata nel settore scolastico e prevede la copertura dagli infortuni che si possono verificare in tutte le situazioni, anche che non siano legate strettamente alla didattica. Ad esempio un litigio fra gli alunni, uno scivolone per le scale durante la ricreazione, un incidente che capita mentre si va in laboratorio o in bagno. Copre inoltre la responsabilità civile per danni inferti ad altri studenti. Insomma, copre una serie di eventi che non rientrano nell'assicurazione Inail.
L'adesione è particolarmente conveniente, perché la cifra complessiva viene suddivisa fra tutti gli studenti dell'istituto scolastico. Questo Istituto ha incluso il costo dell'assicurazione nel contributo annuale richiesto alle famiglie.
Docenti e personale ATA
Il personale in servizio interessato può aderire alla polizza integrativa, godendo così dell'estensione della copertura assicurativa rispetto a quella obbligatoria INAIL. Di particolare interesse la copertura per la responsabilità civile, cioè l'intervento della compagnia assicurativa in caso di richieste di risarcimento per danni (es. studente che si ferisce durante la ricreazione).
Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite pago PA, con relativo avviso personale recapitato nella casella e-mail istituzionale. I docenti di sostegno non devono versare la quota perché già coperti da tale assicurazione.